Sentenza del 22/09/2017 n. 2023 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Ambito di applicazione e presupposti - Cessione dei crediti a garanzia di operazione di finanziamento - Schema unitario e tassazione definita congiuntamente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della cessione di crediti effettuata a garanzia di un'operazione di finanziamento strutturata come locazione finanziaria immobiliare. Il punto centrale è stabilire se la cessione costituisca un atto autonomo, soggetto all'imposta di registro, oppure una componente integrante dell'operazione finanziaria complessiva, rientrante nel campo di applicazione dell'IVA. La decisione valorizza la sostanziale unitarietà e la connessione funzionale tra il contratto di leasing immobiliare e la cessione dei crediti, considerata strumentale e di garanzia rispetto al finanziamento.
La decisione
È stata riconosciuta l'unitarietà sostanziale dell'operazione: la cessione dei crediti è stata considerata parte integrante del finanziamento realizzato mediante locazione finanziaria immobiliare. Di conseguenza, la cessione rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2, n. 3, e 10, n. 1, del D.P.R. 633/1972, anziché essere trattata separatamente sulla base della sola forma contrattuale. La decisione applica il principio secondo cui, ai fini fiscali, devono prevalere la natura intrinseca e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione rispetto alla denominazione formale dei singoli atti.
Norme richiamate
Articolo 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. 633/1972
La disposizione contribuisce a ricondurre la cessione dei crediti, quando inserita in una complessiva operazione finanziaria, nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Articolo 10, n. 1, del D.P.R. 633/1972
La cessione dei crediti collegata al finanziamento viene valutata nell'ambito del regime IVA applicabile alle operazioni finanziarie, considerando la funzione economica complessiva dell'operazione.
Articolo 20 del D.P.R. 131/1986
Ai fini dell'imposta di registro, l'atto deve essere interpretato secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti, indipendentemente dal nomen iuris e dalla forma utilizzata. Il principio consente di considerare unitariamente più atti tra loro collegati e diretti a realizzare un'unica vicenda giuridica.
Cassazione, sentenza n. 14150 del 5 giugno 2013
La Suprema Corte ha affermato che, nell'interpretazione degli atti soggetti a registrazione, deve prevalere la sostanza giuridica ed economica dell'operazione rispetto alla veste formale, soprattutto quando più atti sono intrinsecamente connessi e funzionali a un risultato unitario.
Massime di principio
- Quando più contratti sono funzionalmente collegati e perseguono un unico risultato economico-giuridico, ai fini fiscali possono essere valutati come un'operazione unitaria, anche se formalmente distinti.
- Una cessione di crediti effettuata come garanzia di un finanziamento può essere considerata accessoria e integrante dell'operazione finanziaria, anziché un atto autonomo soggetto a un diverso regime impositivo.
- Nella qualificazione fiscale dell'operazione prevalgono la causa concreta, la funzione economica e gli effetti giuridici effettivi rispetto alla denominazione attribuita dalle parti.
- La connessione tra atti deve essere concreta e dimostrabile: rilevano il collegamento funzionale, la dipendenza tra i contratti e il fatto che l'uno sia stato predisposto per garantire o rendere possibile l'altro.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando il contenuto dei contratti, la loro sequenza, la finalità perseguita e l'eventuale inscindibilità economica dell'operazione.
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