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Sentenza

Sentenza n. 1859/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 879/2025, relativa all’indennità per ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 879/2025 del Tribunale di Venezia, emessa il 29 ottobre 2025, notificata il 31 ottobre 2025 e passata in giudicato, che riconosceva il diritto all’indennità per ferie non godute. Dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione ha messo a disposizione le somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza durante il giudizio. Ai fini della soccombenza virtuale ha rilevato la fondatezza della domanda, confermata dalla spettanza delle somme e dalla loro erogazione, benché tardiva. Ha tuttavia compensato per metà le spese, valorizzando l’adempimento spontaneo, pur tardivo, quale comportamento conciliativo. Ha posto a carico del Ministero la restante metà, pari a € 400,00 su € 800,00, oltre alla restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge; distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

    L’adempimento dell’obbligo dedotto in giudizio dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Ritenuto che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio

    La regolazione delle spese può discostarsi dal principio di soccombenza quando ricorrono ragioni giustificative della compensazione, da valutare in concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    Ritenuto che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio

    Consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni che il giudice reputi idonee, anche quando l’esito del giudizio individua una parte virtualmente soccombente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Ritenuto, infatti, che l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare

    Il contributo unificato grava per legge sulla parte soccombente e non può essere compensato né rideterminato dal giudice, anche se le spese processuali sono compensate.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di adempimento sopravvenuto, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e compensare in tutto o in parte le spese per ragioni concrete, quale l’adempimento spontaneo intervenuto durante il giudizio, anche se tardivo.
  • Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente per legge anche quando le spese di lite sono compensate, e il giudice non può disporne la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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