Cassazione Civile, Ordinanza n. 27558/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità garante)
La controversia
La controversia nasce da una violazione dei dati personali relativa al Fascicolo sanitario elettronico: un accesso non autorizzato, reso possibile da una vulnerabilità del software del portale di accesso, ha consentito a un utente autenticato di visualizzare i fascicoli di altri assistiti. L'Autorità Garante ha ritenuto responsabile la Provincia autonoma di Bolzano quale titolare del trattamento e ha notificato la violazione ai sensi della disciplina privacy. La Provincia ha opposto che la titolarità del trattamento dovesse essere attribuita all'Azienda sanitaria, in quanto soggetto che avrebbe determinato finalità e mezzi del trattamento, avendo affidato l'esecuzione tecnica a fornitori esterni. Il Tribunale di Bolzano ha accolto l'opposizione, ritenendo titolare l'Azienda sanitaria e censurando il provvedimento del Garante anche per asserita contraddittorietà con altro provvedimento riferito al medesimo fatto. Con il ricorso per cassazione il Garante ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4, n. 7, 5, 25, 32 e 33 del Regolamento (UE) 2016/679, sostenendo che il titolare non è chi materialmente tratta i dati, ma chi determina finalità e mezzi del trattamento; ha inoltre rilevato che, per il FSE, la normativa di settore attribuisce alla Regione/Provincia autonoma la titolarità dei trattamenti necessari all'identificazione, autenticazione e accesso, mentre l'Azienda sanitaria è titolare solo per i trattamenti connessi alle finalità di cura. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che il giudice di merito non aveva correttamente distinto titolare e responsabile del trattamento, né aveva considerato la normativa speciale sul Fascicolo sanitario elettronico, che attribuisce alle Regioni e Province autonome il perseguimento di specifiche finalità e, quindi, la titolarità dei trattamenti relativi alla sfera di accesso e autenticazione coinvolta nel data breach.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Autorità Garante, ha cassato la sentenza del Tribunale di Bolzano e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione monocratica, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta perché la sentenza impugnata aveva erroneamente individuato il titolare del trattamento, senza applicare correttamente il GDPR e la disciplina nazionale sul FSE in relazione alla specifica tipologia di trattamento e alla natura del data breach verificatosi.
Norme richiamate
art. 33 Regolamento (UE) 2016/679
richiamato come base della notifica di violazione dei dati personali da parte dell'azienda sanitaria.
art. 166, comma 5, d.lgs. 196/2003
richiamato quale disposizione del Codice privacy collegata alla contestazione del Garante.
art. 58, par. 1, lett. d), Regolamento (UE) 2016/679
richiamato come potere dell'autorità di controllo nell'ambito della violazione contestata.
art. 4, n. 7), Regolamento (UE) 2016/679
"titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
il titolare è il soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento, non quello che materialmente esegue le operazioni tecniche.
art. 4, n. 8), Regolamento (UE) 2016/679
"responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
il responsabile opera per conto del titolare e risponde solo nei limiti del mandato e delle istruzioni ricevute.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
richiamato dal ricorrente come norma che deve essere correttamente applicata nell'individuazione del titolare del trattamento.
art. 25 Regolamento (UE) 2016/679
richiamato dal ricorrente come disposizione non correttamente considerata dal giudice di merito.
art. 32 Regolamento (UE) 2016/679
richiamato dal ricorrente come disposizione rilevante sulla sicurezza del trattamento e sulle misure adottate.
art. 33 Regolamento (UE) 2016/679
richiamato dal ricorrente come disposizione relativa alla notifica del data breach.
art. 12 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
disciplina l'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico da parte di Regioni e Province autonome e individua le finalità del trattamento; rileva per distinguere i soggetti titolari in relazione alle diverse finalità.
D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178
regolamento in materia di FSE vigente ratione temporis, richiamato per l'individuazione dei titolari dei trattamenti secondo le specifiche funzioni.
D.M. 7 settembre 2023
richiamato come disciplina successiva che conferma la titolarità dei trattamenti necessari all'identificazione, autenticazione informatica e accesso al FSE in capo alla Regione/Provincia autonoma.
Regolamento (UE) 2025/237
richiamato solo per evidenziare la continuità delle definizioni di titolare e responsabile del trattamento rispetto al GDPR.
Massime di principio
- Ai fini del GDPR, il titolare del trattamento non coincide con il soggetto che compie materialmente le operazioni tecniche sui dati, ma con il soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento; il responsabile è invece chi tratta i dati per conto del titolare.
- Quando esiste una disciplina speciale di settore, l'individuazione del titolare del trattamento deve avvenire in coerenza con quella disciplina, verificando quale ente sia normativamente investito delle finalità concrete del trattamento e dei relativi poteri decisionali.
- Nel contesto del Fascicolo sanitario elettronico, la titolarità va distinta per tipologia di trattamento e per finalità perseguite: le attività connesse a identificazione, autenticazione e accesso possono ricadere su un soggetto diverso da quello titolare dei trattamenti per finalità di cura.
- L'affidamento dell'esecuzione tecnica a fornitori esterni non sposta di per sé la titolarità del trattamento, se il potere decisionale su finalità e mezzi resta in capo all'ente previsto dalla legge.
- L'esistenza di più provvedimenti sanzionatori riferiti al medesimo fatto non è di per sé contraddittoria se la normativa consente che più soggetti concorrano a determinare finalità e mezzi del trattamento.
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