Cassazione Penale, Sentenza n. 4522/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 29/12/2020 del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'opposizione alla mancata restituzione di tre libretti di risparmio, una polizza vita e un'autovettura, sequestrati il 27/04/2009 presso la loro abitazione. Sostengono che quei beni non sono stati oggetto di confisca nella sentenza del 12/06/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che, con il successivo procedimento a loro carico, concluso con la sentenza di non doversi procedere per prescrizione (Tribunale di Napoli 12/04/2019, irrevocabile 25/11/2019), dovrebbe scattare la restituzione dei beni, che secondo loro sono privi di intrinseca illiceità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (per censure manifestamente infondate). Ha ritenuto che i beni richiesti rientrino nella confisca disposta con la sentenza del 12/06/2012 nei confronti di Mario Iovine, effettuata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n. 306 (oggi art. 512-bis c.p.), la quale, con la formula di chiusura "tutti gli altri beni in sequestro", ha esteso l'ablazione anche ai libretti, alla polizza e all'autovettura sequestrati il 27/04/2009 benché non elencati singolarmente nella motivazione. La successiva assoluzione o la definizione per prescrizione di un distinto procedimento penale a carico dei ricorrenti non ha inciso sulla statuizione di confisca già pronunciata nei confronti del dominus (Mario Iovine). Perciò il Tribunale di Napoli ha correttamente respinto l'istanza di restituzione e l'opposizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies (oggi art. 512-bis c.p.)
La confisca disposta nei confronti del soggetto ritenuto l'effettivo titolare dei proventi illeciti è risultata estesa a "tutti gli altri beni in sequestro"; quindi anche beni intestati fittiziamente a terzi e non elencati analiticamente rientrano nella misura ablativa quando la sentenza ritiene non vinta la presunzione di illecita accumulazione.
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies (richiamato nel testo; correlato a reati oggi rubricati nell'art. 512-bis c.p.)
Richiamato quale norma sottesa al diverso procedimento a carico dei ricorrenti; la Corte evidenzia che il procedimento diverso (anche se terminato per prescrizione) non incide sulla validità della confisca disposta nel procedimento principale.
codice di procedura penale, art. 667, comma 4
Disciplina l'opposizione all'istanza di restituzione: qui l'opposizione proposta dai ricorrenti è stata valutata dal giudice dell'esecuzione e ritenuta infondata perché i beni erano già compresi nella confisca.
codice di procedura penale, art. 616
Sulla base della giurisprudenza costituzionale la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e la fissazione di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che i ricorrenti abbiano agito con colpa nella proposizione del ricorso, ma non sufficiente a evitare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le somme dovute.
Massime di principio
- Se in un procedimento penale contro il presunto dominus è stata pronunciata confisca con formula estensiva (es. "tutti gli altri beni in sequestro"), anche beni non elencati analiticamente ma sottoposti a sequestro in quello stesso procedimento possono essere ritenuti confiscati.
- La definizione per prescrizione di un successivo procedimento a carico di persone a cui beni erano intestati fittiziamente non impone automaticamente la restituzione dei beni se questi sono già stati assorbiti da una precedente pronuncia di confisca rivolta al reale titolare.
- Per ottenere la restituzione è necessario provare che il bene non rientra nella sfera della confisca già pronunciata; l'assenza di menzione specifica nella motivazione non esclude l'effetto ablatorio se la sentenza contiene una disposizione generale che include "tutti gli altri beni in sequestro".
- L'opposizione ex art. 667 c.p.p. e il ricorso per cassazione hanno limiti di sindacabilità: censure manifestamente infondate possono dare luogo a declaratoria di inammissibilità e a condanna alle spese e ammende.
- Distinzione tra reati diversi: l'assoluzione o la prescrizione rispetto a un capo non necessariamente incide sulle misure ablative disposte per fatti e responsabilità riconducibili a un diverso soggetto che è risultato l'effettivo percettore dei proventi illeciti.
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