Cassazione Penale, Ordinanza n. 04589/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, già giudicato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 22/05/2025, proponeva ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la doglianza era sostanzialmente reiterativa e non confrontata con le argomentazioni del giudice di merito, il quale aveva valorizzato elementi ritenuti ostativi al beneficio, tra cui i plurimi precedenti penali e la concessione della ipotesi lieve per il fatto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la censura non consentita in sede di legittimità perché meramente reiterativa e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto la motivazione del diniego delle attenuanti generiche immune da manifeste illogicità, poiché la Corte territoriale aveva indicato gli elementi decisivi posti a base della decisione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche non è ammissibile in cassazione se si risolve in una mera riproposizione delle doglianze già formulate e non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio, senza dover confutare puntualmente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- La presenza di precedenti penali e altri indici negativi della personalità dell'imputato può costituire base motivazionale sufficiente per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, se la valutazione è logicamente argomentata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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