Cassazione Penale, Sentenza n. 10587/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della propria richiesta di permesso premio ai sensi degli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 8/1991. Deduce che il Tribunale ha fondato il diniego su atti datati e su una valutazione reiterata di precedente giudizio (relazione di sintesi nov. 2020 e aggiornamento mar. 2021) senza acquisire rapporti aggiornati, attribuendo inoltre rilievo eccessivo alla gravità dei reati e alla precedente ordinanza, nonché ritenendo la reiterazione delle istanze sintomo di immaturità. Sostiene invece che la collaborazione prestata, i pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e della direzione carceraria, la regolarità inframuraria, i periodi di liberazione anticipata e il prossimo fine pena attestano un effettivo percorso di ravvedimento e giustifichino la concessione del beneficio.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale originario come illogica e carente di riferimenti concreti agli atti, evidenziando che il giudizio negativo sul ravvedimento e sulla pericolosità non era adeguatamente supportato da elementi specifici. Ha stabilito che non è lecito basarsi su atti non aggiornati e che la mera reiterazione delle domande non è di per sé indice di mancato ravvedimento; ha altresì ricordato i criteri giurisprudenziali per valutare i collaboratori di giustizia e l'obbligo di valutare la personalità e l'effettivo percorso di rieducazione prima di negare benefici. Il procedimento viene quindi riaperto per integrare e colmare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen.
La norma disciplina condizioni ordinarie per benefici penitenziari; per i collaboratori la verifica formale di tutte le condizioni non è sempre necessaria ma il giudice deve comunque valutare l'opportunità del beneficio in relazione alla personalità e alla finalità rieducativa.
art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 (come modificato)
comma 3 e comma 4 richiamati nella pronuncia
Consente deroghe ai requisiti ordinari per i collaboratori di giustizia se la collaborazione ha rilevanza, ma non elimina l'esigenza di accertare il ravvedimento: occorrono elementi specifici che, anche in termini di ragionevole probabilità, attestino la revisione critica della vita antecedente e l'efficacia del percorso rieducativo.
legge n. 82/1991 (programma di protezione)
Il riconoscimento di tutela/protezione non esclude l'esame dei presupposti di emenda e della personale idoneità all'ammissione ai benefici; la deroga prevista per i protetti non esime il giudice dall'accertare la persistenza o meno di pericolosità sociale.
parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Il Tribunale non è vincolato al parere del Procuratore nazionale antimafia, ma deve comunque prenderlo in considerazione e motivare eventuali discordanze: tale parere costituisce elemento rilevante sull'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Massime di principio
- La collaborazione con la giustizia non è di per sé sufficiente a presumere il ravvedimento: il giudice deve valutare anche la condotta complessiva, il percorso trattamentale e altri elementi concreti che indichino una revisione critica della vita antecedente.
- Per i collaboratori di giustizia le deroghe previste dall'art. 16-nonies consentono flessibilità, ma non aboliscano la discrezionalità del magistrato di sorveglianza nel verificare l'opportunità del beneficio in relazione alla personalità e alla finalità rieducativa.
- Il Tribunale deve basare il proprio convincimento su atti aggiornati e motivare specificamente le conclusioni negative: l'uso esclusivo di documentazione datata senza integrazioni può rendere la decisione invalida.
- I pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia e della direzione del carcere sono elementi rilevanti e non possono essere ignorati apoditticamente; il giudice può discostarsene ma deve darne motivazione.
- La mera reiterazione delle istanze non costituisce, di per sé, indice di immaturità o di mancato ravvedimento; la presentazione ripetuta di richieste è un diritto del detenuto e va valutata nel contesto complessivo.
- In caso di carenza motivazionale o di valutazione illogica, il provvedimento va annullato e il giudice di merito deve essere rinviato a valutare nuovamente con integrazione istruttoria e motivazione puntuale.
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