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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10587/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della propria richiesta di permesso premio ai sensi degli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 8/1991. Deduce che il Tribunale ha fondato il diniego su atti datati e su una valutazione reiterata di precedente giudizio (relazione di sintesi nov. 2020 e aggiornamento mar. 2021) senza acquisire rapporti aggiornati, attribuendo inoltre rilievo eccessivo alla gravità dei reati e alla precedente ordinanza, nonché ritenendo la reiterazione delle istanze sintomo di immaturità. Sostiene invece che la collaborazione prestata, i pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e della direzione carceraria, la regolarità inframuraria, i periodi di liberazione anticipata e il prossimo fine pena attestano un effettivo percorso di ravvedimento e giustifichino la concessione del beneficio.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale originario come illogica e carente di riferimenti concreti agli atti, evidenziando che il giudizio negativo sul ravvedimento e sulla pericolosità non era adeguatamente supportato da elementi specifici. Ha stabilito che non è lecito basarsi su atti non aggiornati e che la mera reiterazione delle domande non è di per sé indice di mancato ravvedimento; ha altresì ricordato i criteri giurisprudenziali per valutare i collaboratori di giustizia e l'obbligo di valutare la personalità e l'effettivo percorso di rieducazione prima di negare benefici. Il procedimento viene quindi riaperto per integrare e colmare le lacune motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord. pen.

    La norma disciplina condizioni ordinarie per benefici penitenziari; per i collaboratori la verifica formale di tutte le condizioni non è sempre necessaria ma il giudice deve comunque valutare l'opportunità del beneficio in relazione alla personalità e alla finalità rieducativa.

  • art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 (come modificato)

    comma 3 e comma 4 richiamati nella pronuncia

    Consente deroghe ai requisiti ordinari per i collaboratori di giustizia se la collaborazione ha rilevanza, ma non elimina l'esigenza di accertare il ravvedimento: occorrono elementi specifici che, anche in termini di ragionevole probabilità, attestino la revisione critica della vita antecedente e l'efficacia del percorso rieducativo.

  • legge n. 82/1991 (programma di protezione)

    Il riconoscimento di tutela/protezione non esclude l'esame dei presupposti di emenda e della personale idoneità all'ammissione ai benefici; la deroga prevista per i protetti non esime il giudice dall'accertare la persistenza o meno di pericolosità sociale.

  • parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

    Il Tribunale non è vincolato al parere del Procuratore nazionale antimafia, ma deve comunque prenderlo in considerazione e motivare eventuali discordanze: tale parere costituisce elemento rilevante sull'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Massime di principio

  • La collaborazione con la giustizia non è di per sé sufficiente a presumere il ravvedimento: il giudice deve valutare anche la condotta complessiva, il percorso trattamentale e altri elementi concreti che indichino una revisione critica della vita antecedente.
  • Per i collaboratori di giustizia le deroghe previste dall'art. 16-nonies consentono flessibilità, ma non aboliscano la discrezionalità del magistrato di sorveglianza nel verificare l'opportunità del beneficio in relazione alla personalità e alla finalità rieducativa.
  • Il Tribunale deve basare il proprio convincimento su atti aggiornati e motivare specificamente le conclusioni negative: l'uso esclusivo di documentazione datata senza integrazioni può rendere la decisione invalida.
  • I pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia e della direzione del carcere sono elementi rilevanti e non possono essere ignorati apoditticamente; il giudice può discostarsene ma deve darne motivazione.
  • La mera reiterazione delle istanze non costituisce, di per sé, indice di immaturità o di mancato ravvedimento; la presentazione ripetuta di richieste è un diritto del detenuto e va valutata nel contesto complessivo.
  • In caso di carenza motivazionale o di valutazione illogica, il provvedimento va annullato e il giudice di merito deve essere rinviato a valutare nuovamente con integrazione istruttoria e motivazione puntuale.

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