Sentenza n. 308/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento a. della Nota Pec Ausl Pescara del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto “Re: Asl Pescara revisione dei prezzi del contratto scaduto il 31/12/2022” con cui e nella parte in cui l’Asl di Pescara (Direzione U.O.C ABS) non ha accolto le istanze di S.O. di adeguamento dei prezzi e/o di compensazione maggiori oneri rappresentando […] In relazione alla vs. richiesta in oggetto, dovendosi procedere alla prosecuzione temporale per un limitato periodo di tempo (max 4 mesi) in attesa dell’entrata in vigore del contratto con nuovo operatore economico aggiudiacatario per l’ASL di Pescara del servizio di lava-nolo, si comunica che non è possibile aderire alla vs. richiesta di revisione prezzi.”; b. in parte qua e per quanto di ragione, ove possa occorrere ed ove lesive, della delibera del Direttore Generale n. 203 del 10.02.2022 (CIG 91004221CF) con cui è stata disposta la proroga al 31.08.2022 (non conosciuta) e della delibera n. 1738 del 21.11.2022 (CIG 9512890D28) a firma del Direttore Generale dell’Ausl di Pescara con cui è stata disposta la proroga al 31.12.2022 in uno agli afferenti contratti (sottoscritti da S.O. con riserva di adeguamento dei prezzi e/o di compensazione maggiori oneri), ove interpretabili nel senso di legittimare l’operato della S.A. ed ove fossero di ostacolo alla pretesa qui fatta valere; c. ove occorra ed ove lesivo del contratto originario n. 200/5878 del 29.06.2004 ed in particolare dell’art.21 “Revisione prezzi”, ove interpretabile nel senso di legittimare l’operato della S.A. ed ove fosse di ostacolo alla pretesa qui fatta valere; d. ove occorra e ove lesivo del bando, del disciplinare e del Capitolato, nelle parti infra meglio specificate, ove interpretabili nel senso di legittimare l’operato della S.A.; e. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti. Nonché per l’accertamento del diritto/interesse della ricorrente, anche ai sensi dell’art. 44 legge 724/1994, art. 115 d.lgs. 163/2006, art. 106 d.lgs 50/2016 ed art. 29 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito in legge 25/2022) ovvero ai sensi dell’art. 1664 c.c. applicabile sia in quanto richiamato dalla lex di gara che dall’art. 30 comma 8 d. lgs 50/2016 ovvero ai sensi dell’art. 1 comma 511 della legge 208/2015, ove applicabile, interpretati anche in senso costituzionalmente orientato, alla revisione ed all’adeguamento dei prezzi dell’appalto stipulato con l’Azienda usl di Pescara a decorrere quanto meno da gennaio 2022 nei termini qui fatti valere (che costituiscono l’unica modalità di realizzazione della finalità della revisione quantomeno straordinaria dei prezzi ossia di verificare la congruità del corrispettivo con beneficio, incidente sull’equilibrio contrattuale, per entrambi i contraenti) oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al dì dell’effettivo soddisfo; e per la condanna dell’Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'adeguamento e della revisione dei prezzi relativi agli affidamenti temporanei del servizio di lava-nolo nel 2022
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, già affidataria del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria sanitaria e ospedaliera, ha contestato la nota con cui l'Azienda USL ha negato la revisione dei prezzi richiesta per il periodo decorrente da gennaio 2022. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, le delibere e i contratti con cui il servizio era stato prorogato sino al 31 agosto e poi al 31 dicembre 2022, nonché le clausole del contratto originario, del bando, del disciplinare e del capitolato. La ricorrente ha dedotto: la natura di proroga tecnica, e non di rinnovo, degli affidamenti del 2022 e la conseguente applicabilità della clausola revisionale contenuta nel contratto originario del 2004; l'integrazione automatica dei contratti per effetto dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022; la nullità dei contratti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., per violazione della disciplina sulla revisione prezzi; l'esistenza comunque di un obbligo della stazione appaltante di procedere alla revisione sulla base degli artt. 44 l. n. 724/1994, 115 d.lgs. n. 163/2006, 106 d.lgs. n. 50/2016, 1664 c.c. e art. 1, comma 511, l. n. 208/2015, oltre che dei principi di buona fede e correttezza; nonché l'omessa istruttoria sulla revisione straordinaria. Ha chiesto l'accertamento del diritto all'adeguamento dei prezzi e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi moratori.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che le controversie sulla revisione dei prezzi nelle commesse pubbliche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sia quanto all'an sia quanto al quantum. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso. Il Collegio ha distinto tra proroga e rinnovo: la revisione prezzi può operare nella proroga prevista originariamente dagli atti di gara, quale mero prolungamento del rapporto regolato dalla fonte originaria, ma non nel rinnovo, che comporta una nuova negoziazione e un nuovo rapporto contrattuale. Gli affidamenti del 2022, pur denominati proroghe, erano temporalmente e giuridicamente separati dal contratto del 2004; nel frattempo si erano svolte ulteriori gare e gli affidamenti erano stati disposti mediante distinte negoziazioni temporanee, finalizzate ad assicurare il servizio nelle more di una nuova gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Non sussisteva quindi un rapporto contrattuale unitario né poteva estendersi agli affidamenti del 2022 la clausola revisionale del contratto originario. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, secondo cui la revisione è ammessa solo se prevista nei documenti di gara con clausole chiare, precise e inequivocabili e purché non alteri la natura generale del contratto. In assenza di una specifica clausola revisionale nei nuovi affidamenti, non sussisteva alcun obbligo dell'Amministrazione di avviare l'istruttoria o riconoscere il compenso revisionale. Sono state escluse sia l'inserzione automatica della clausola ai sensi dell'art. 1339 c.c., in mancanza di una norma imperativa applicabile, sia l'applicazione analogica o estensiva delle discipline emergenziali successive, compreso l'art. 29 d.l. n. 4/2022, per la loro natura eccezionale. È stata altresì esclusa l'applicazione retroattiva dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è stato integralmente respinto; le spese sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia l’esatto suo importo
La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende sia le controversie sull'an della revisione prezzi sia quelle relative al quantum.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016
la revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni indicate dall’art. 106, comma 1, lett. a), vale a dire se prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e sempre che non alteri la natura generale del contratto
Nel regime del d.lgs. n. 50/2016 la revisione prezzi richiede una specifica previsione contrattuale conforme ai requisiti normativi e non opera automaticamente in assenza di clausola.
art. 29 d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022
non ne è possibile un'interpretazione analogica o estensiva oltre i casi ivi previsti
La disciplina emergenziale sulla revisione prezzi, avente natura eccezionale, non è applicabile analogicamente o estensivamente agli affidamenti temporanei non ricompresi nella relativa fattispecie.
art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016
nelle more della definizione di altra gara pubblica per l'affidamento
Gli affidamenti temporanei disposti nelle more di una nuova gara possono costituire rapporti autonomi derivanti da rinnovate negoziazioni, distinti dal precedente contratto e non necessariamente soggetti alle clausole di quest'ultimo.
art. 1339 c.c.
il meccanismo previsto dall'art. 1339 cod. civ. presuppone una norma imperativa
L'inserzione automatica di una clausola revisionale richiede una norma imperativa che imponga l'integrazione o la sostituzione della clausola contrattuale.
art. 60 d.lgs. n. 36/2023
non ha valenza retroattiva
La disciplina della revisione prezzi introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici non si applica retroattivamente ai rapporti regolati dal d.lgs. n. 50/2016.
art. 44 l. n. 724/1994
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che potesse fondare la revisione nei distinti affidamenti del 2022.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
La disciplina previgente, che rendeva obbligatoria l'inserzione della clausola di adeguamento, non è stata ritenuta applicabile ai rapporti regolati dal d.lgs. n. 50/2016.
art. 1664 c.c.
La disposizione civilistica non è stata ritenuta idonea a fondare la pretesa revisionale nel caso concreto.
art. 1, comma 511, l. n. 208/2015
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non ha condotto al riconoscimento della revisione prezzi.
Massime di principio
- Nel regime del d.lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è ammessa soltanto quando sia prevista nei documenti di gara e nel contratto mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, sempreché non alteri la natura generale del contratto; in assenza di una clausola specifica non sussiste un obbligo della stazione appaltante di riconoscere il compenso revisionale o di avviare una specifica istruttoria.
- La clausola revisionale opera nella proroga contrattuale intesa come mero prolungamento temporale di un rapporto regolato dalla fonte originaria e prevista dagli atti di gara, ma non nel rinnovo, che deriva da una nuova negoziazione e dà luogo a un rapporto autonomo.
- La successione di affidamenti temporanei disposti nelle more di una nuova gara, anche se aventi contenuto analogo e conclusi con il medesimo operatore economico, non costituisce necessariamente un rapporto contrattuale unitario con il precedente affidamento; la continuità del servizio e l'identità delle prestazioni non bastano a estendere le clausole del contratto originario.
- Le discipline emergenziali sulla revisione dei prezzi, in quanto eccezionali, non possono essere applicate analogicamente o estensivamente a fattispecie diverse da quelle espressamente previste, né possono fondare l'inserzione automatica della clausola revisionale in mancanza di una norma imperativa applicabile.
- L'art. 60 d.lgs. n. 36/2023, introducendo una nuova disciplina della revisione prezzi, non ha efficacia retroattiva nei confronti dei contratti regolati dal d.lgs. n. 50/2016.
- Le controversie relative alla revisione dei prezzi nelle commesse pubbliche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quando riguardano la spettanza della revisione sia quando riguardano la sua quantificazione.
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