Sentenza del 15/10/2020 n. 22343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata per il periodo gennaio 2010 - dicembre 2011, fondata sull'incompatibilita' della addizionale con la direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2) per mancanza della 'finalita' specifica' richiesta dalla normativa UE; l'amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo legittima la normativa nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso di (---) s.p.a. Dichiarato che le addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica previste dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 (nella versione applicabile ratione temporis e successivamente modificata) vanno disapplicate per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia; conseguentemente le addizionali in contestazione non erano dovute e il ricorso di rimborso e' stato accolto. Spese di giudizio di cassazione compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio
Gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa solo se tali imposte rispettano le regole UE di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilita' e controllo e posseggono una "finalita' specifica" che non sia meramente di bilancio.
Direttiva 92/12/CEE
Testo sostanzialmente sovrapponibile alla direttiva 2008/118/CE: ammette imposte addizionali purché rispettino regole di imposizione e abbiano finalita' specifiche.
Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511
Norma nazionale che ha istituito le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica e ne ha disposto la liquidazione e riscossione con le stesse modalita' dell'accisa; la Corte ha ritenuto che, benché conforme alle regole tecniche, la disciplina non indicava una finalita' specifica richiesta dal diritto UE, risultando quindi incompatibile.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Ha recepito la disciplina comunitaria relativa all'accisa sull'energia elettrica e ha modificato la normativa nazionale in materia di addizionali; citato per la ricostruzione della normativa applicabile ratione temporis.
Giurisprudenza Corte di Giustizia (principali riferimenti)
C-553/13 Statoil Fuel & Retail (5.3.2015); C-103/17 La Messer France (25.7.2018); C-434/97 Commissione/Francia; C-437/97 EKW; C-82/12 Transportes Jordi Besora
La Corte di Giustizia ha chiarito che per configurare una 'finalita' specifica' e' necessario che il gettito dell'imposta sia obbligatoriamente utilizzato per ridurre i costi specificamente connessi al consumo gravato dall'imposta e/o per promuovere coesione territoriale/sociale con un nesso diretto tra uso del gettito e finalita'. Una semplice assegnazione o organizzazione interna del bilancio non e' sufficiente; occorre prova reale/obbligatoria dell'utilizzo mirato.
Massime di principio
- Per legittimare un'imposta addizionale su prodotti soggetti ad accisa (es. energia elettrica) occorrono cumulativamente: (1) rispetto delle regole UE su base imponibile, calcolo, esigibilita' e controllo; (2) esistenza di una finalita' specifica non meramente di bilancio.
- La 'finalita' specifica' richiede che il gettito sia destinato obbligatoriamente e in modo diretto a ridurre costi specifici connessi al consumo gravato o a promuovere obiettivi territoriali/sociali coerenti: semplici enunciazioni o assegnazioni generiche nel bilancio non bastano.
- Spetta all'amministrazione provare che l'imposta e' effettivamente destinata e usata per la finalita' specifica invocata; l'assenza di tale prova porta all'incompatibilita' e alla disapplicazione della norma nazionale.
- Il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni interne incompatibili con l'interpretazione della Corte di Giustizia e puo' accordare il rimborso senza attendere ulteriori modifiche legislative, anche se la direttiva stessa e' stata recepita o la normativa nazionale modificata successivamente.
- Nelle controversie simili e' utile verificare testualmente: la norma nazionale istitutiva dell'addizionale, l'eventuale previsione di vincoli di destinazione del gettito, eventuali atti amministrativi dimostranti l'impiego obbligatorio e specifico delle entrate e la giurisprudenza CJEU applicabile.
- Se la finalita' specifica non e' dimostrata, il contribuente puo' ottenere la disapplicazione della norma e il rimborso delle somme versate relative al periodo contestato.
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