Sentenza n. 958/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno n. 633/2024, relativa al diniego di accertamento di conformità e all’ordinanza comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, con acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante contestava il diniego comunale dell’istanza di accertamento di conformità relativa a opere e modifiche di destinazione d’uso di manufatti pertinenziali di una struttura turistico-ricettiva, sostenendo che la legge n. 220/1957 non imponesse un divieto assoluto per interventi su costruzioni preesistenti e che fosse necessario il parere della Soprintendenza. Deduceva inoltre l’illegittimità derivata dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Riproponeva, infine, le censure contro l’acquisizione gratuita, lamentando che il Comune avesse individuato aree ulteriori rispetto alle aree di sedime delle opere abusive senza specificarne l’estensione, la funzione urbanistico-edilizia e le ragioni dell’acquisizione, nonché senza adeguata motivazione e istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura contro il diniego di accertamento di conformità. Ha ritenuto che la legge n. 220/1957 istituisca, nella fascia di mille metri dalla cinta muraria dell’antica Paestum, un vincolo di inedificabilità assoluta, applicabile a qualsiasi intervento suscettibile di arrecare pregiudizio al bene tutelato, senza distinzione tra opere maggiori e minori. Poiché le opere risultavano realizzate successivamente all’imposizione del vincolo, difettava la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 e i manufatti erano radicalmente insanabili. Non era quindi necessario acquisire previamente il parere della Soprintendenza, previsto per ampliamenti o modifiche di costruzioni esistenti, ma non per la demolizione di opere realizzate in violazione di un vincolo assoluto. Il secondo motivo, relativo all’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull’originaria ordinanza di demolizione. È stata invece accolta la censura relativa all’acquisizione di aree ulteriori rispetto all’area di sedime. L’acquisizione dell’area di sedime opera automaticamente per legge in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non necessita di autonoma motivazione; l’acquisizione di aree ulteriori, invece, richiede l’esatta individuazione dell’estensione e una motivazione specifica sulle opere urbanistico-edilizie necessarie a giustificarla. L’ordinanza n. 32/2021 è stata pertanto annullata limitatamente al riferimento all’area ulteriore, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione per l’opera abusiva e la relativa area di sedime; per le aree ulteriori occorrono specificazione dell’estensione e motivazione sulle ragioni urbanistico-edilizie dell’acquisizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ... il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La sanatoria ordinaria richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; il relativo procedimento ha natura vincolata.
artt. 1 e 2 l. 5 marzo 1957, n. 220
entro l’ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa arrecare pregiudizio allo stato della località
La fascia di rispetto di mille metri intorno all’antica Paestum è assoggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta, riferito a qualsiasi intervento suscettibile di pregiudicare la tutela, la visuale, il decoro, la godibilità e l’unitarietà del bene culturale con il contesto.
art. 3 l. 5 marzo 1957, n. 220
Il parere dell’autorità preposta alla tutela è richiesto per ampliamenti o modifiche di costruzioni esistenti, ma non costituisce presupposto necessario per la demolizione di opere radicalmente insanabili perché realizzate in violazione di un vincolo assoluto.
art. 33 l. 47/1985
Le opere realizzate in area assoggettata, prima della loro esecuzione, a un vincolo di inedificabilità assoluta sono radicalmente insanabili.
art. 35, comma 17, l. 47/1985
Il silenzio-assenso sull’istanza di condono non opera in presenza di un vincolo assoluto di inedificabilità.
art. 32, comma 1, l. 47/1985
La mancata espressione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo entro il termine previsto assume natura di silenzio-rifiuto nei casi considerati dalla disciplina del condono.
art. 79 c.p.a.
La richiesta di sospensione del giudizio è stata respinta perché il giudizio sul silenzio della Soprintendenza non è stato ritenuto tecnicamente pregiudiziale rispetto alla controversia sul diniego comunale.
Massime di principio
- Il vincolo istituito dalla legge n. 220/1957 nella fascia di rispetto intorno all’antica Paestum ha natura di inedificabilità assoluta e preclude qualsiasi intervento, anche qualificabile come opera minore o modifica di destinazione d’uso, che possa arrecare pregiudizio al bene culturale e al suo contesto ambientale.
- Il permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere rilasciato soltanto in presenza della doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la verifica ha natura vincolata.
- Le opere realizzate dopo l’imposizione di un vincolo assoluto di inedificabilità sono radicalmente insanabili e possono essere demolite senza il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, quando tale parere sia previsto per ampliamenti o modifiche di costruzioni esistenti e non per la demolizione di opere abusive insanabili.
- In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e della relativa area di sedime al patrimonio comunale opera automaticamente per legge e non richiede un’autonoma motivazione sulla scelta di acquisire.
- L’acquisizione gratuita di aree ulteriori rispetto all’area di sedime non è coperta dal medesimo automatismo: l’amministrazione deve indicarne con precisione l’estensione e motivare, in relazione alla normativa urbanistica applicabile, le opere o esigenze urbanistico-edilizie che giustificano l’apprensione dell’area.
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