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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento dei seguenti atti: a) la deliberazione di Giunta n. 212 in data 11 novembre 2025, nella parte in cui prevede l’assunzione a tempo indeterminato di “un dirigente amministrativo - area legale previo esperimento di mobilità volontaria”; b) la determinazione dirigenziale n. 03/RIS.UM/1301 in data 23 dicembre 2025, con cui è stato adottato l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura, per titoli e colloquio, di “un’unità di personale dirigenziale col profilo professionale di dirigente amministrativo - Area legale”; c) l’avviso pubblicato in data 29 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di Giunta relativa al fabbisogno del personale, determinazione dirigenziale e avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto dirigenziale nell'Area legale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha previsto e avviato una procedura di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo dell'Area legale. Ha dedotto che, secondo il regolamento dell'Avvocatura comunale, la Direzione Affari Legali costituisce una struttura organica autonoma, diretta da un dirigente abilitato all'esercizio della professione forense, e che gli avvocati dell'ente operano in autonomia senza svolgere attività di gestione amministrativa. Secondo la ricorrente, la previsione di un dirigente amministrativo privo della qualificazione forense a capo dell'Area legale sarebbe incompatibile con l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura. Ha inoltre sostenuto che i requisiti previsti dall'avviso, comprendenti l'abilitazione forense e l'iscrizione all'albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, corrisponderebbero in realtà a quelli della posizione apicale già da lei ricoperta, determinando una sovrapposizione con un posto non vacante e una duplicazione delle funzioni dirigenziali. Sono stati dedotti anche l'illogicità della scelta organizzativa, la mancata copertura di posti di avvocato scoperti, la violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001 per omessa indicazione delle risorse finanziarie, nonché la violazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, sul presupposto che la mobilità presupporrebbe un posto vacante e non potrebbe essere utilizzata per creare una nuova posizione. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, sostenendo che la procedura riguardava la posizione vacante di dirigente dei Servizi I e II Area Legale, distinta dalla Direzione Affari Legali ricoperta dalla ricorrente, e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, alla luce delle difese dell'Amministrazione circa l'assenza di incidenza della procedura sul ruolo e sulle funzioni da lei ricoperti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito le censure relative all'autonomia dell'Avvocatura comunale, alla distinzione tra le posizioni dirigenziali, alla vacanza del posto, alla mobilità e alla copertura finanziaria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta omessa indicazione delle risorse finanziarie per la nuova assunzione; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la mobilità presuppone un posto vacante in organico e non può essere utilizzata per creare una nuova posizione; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • La sentenza in forma semplificata può essere adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. dopo che le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della particolarità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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