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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7672/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione "semplice" funzionale al riciclaggio del clan "D'Amico - Mazzarella" con l'aggravante di aver agevolato attività di tipo mafioso. Il difensore deduceva: (1) violazione di legge (art. 110 e 416 c.p.) e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi, sostenendo che il ricorrente conosceva solo la società "Q-plast" (ormai decotta), che l'unica conversazione valorizzata era stata erroneamente interpretata e che non era indicato alcun contributo concreto e determinante del ricorrente alle società cartiere del sodalizio; (2) violazione di legge (art. 273 c.p., art. 416-bis.1 c.p.) e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa, sostenendo che il rapporto fosse soltanto personale con Salvatore Pezzella, che le rivendicazioni di appartenenza mafiosa fossero millanterie e che la conoscenza dell'arresto di un terzo non implicasse la consapevolezza delle imputazioni rilevanti per l'aggravante.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la motivazione del tribunale per il riesame fosse contraddittoria: ha confermato che le intercettazioni e altri elementi dimostravano rapporti abituali del ricorrente con componenti dell'associazione (Pezzella, De Angelis, Salsiccia), la prestazione di competenze tecniche atte a preservare e trasferire società cartiere (tra cui la "Q-plast", la "De.Sa s.r.l.", la "Mplast s.r.l." e "Generali costruzioni s.r.l."), e che tali apporti furono determinanti soprattutto dopo l'arresto di esponenti del sodalizio per consentire la sopravvivenza operativa dell'associazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la questione non ammissibile in termini di merito (rivalutazione probatoria) e comunque ha ritenuto che la motivazione del tribunale avesse adeguatamente dimostrato la consapevolezza del ricorrente circa l'utilità delle sue condotte per i clan, ricavabile da una serie convergente di elementi (vanto di appartenenza mafiosa da parte dei Pezzella, ingenti somme transitate, consapevolezza dell'arresto e delle conseguenze penali, dichiarazioni su aiuti ad "altre" associazioni). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle norme applicative per gli effetti detentivi.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte conferma che l'art. 110 (concorso nel reato) può essere applicato per riconoscere il "concorso esterno" anche rispetto all'associazione per delinquere "semplice": rileva il requisito del contributo consapevole, concreto e causale alla conservazione o rafforzamento della capacità operativa del sodalizio.

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla fattispecie di associazione per delinquere "semplice": la Corte estende ai casi di associazione semplice i criteri giurisprudenziali sul concorso esterno (contributo significativo e determinante, pur in assenza di inserimento organico).

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La norma dell'aggravante agevolativa è stata interpretata richiedendo la prova del coefficiente soggettivo (consapevolezza che la propria condotta agevola le attività di tipo mafioso): la Corte ritiene che la motivazione del tribunale abbia dimostrato tale consapevolezza con un compendio indiziario convergente.

  • art. 273 cod. pen.

    Articolo citato dal ricorrente (nel motivo relativo all'aggravante) ma non sviluppato in modo specifico nella decisione di legittimità; dal testo emerge che la Corte non ha ritenuto utile una rivalutazione di merito su punti probatori richiamati tramite questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte, rigettando il ricorso, dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in ordine alla celebrazione del procedimento in Cassazione con contraddittorio scritto e senza trattazione orale, in mancanza di richiesta nei termini; la decisione è stata resa nel contraddittorio scritto.

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Norme applicative richiamate per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, in assenza di rimessione in libertà, per gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • Il concorso esterno può essere configurato anche rispetto all'associazione per delinquere "semplice" quando il soggetto, pur non facente parte dell'organizzazione, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'attività del sodalizio.
  • La prova del concorso esterno può fondarsi su un compendio indiziario (intercettazioni, rapporti ripetuti, prestazioni tecniche specifiche, interventi al fine di trasferire o liquidare società cartiere, disponibilità a gestire conti o operazioni rilevanti) che, nel loro complesso, dimostrino la consapevolezza e la rilevanza causale del contributo.
  • L'aggravante per avere agevolato associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis.1) ha natura soggettiva: è necessario dimostrare che l'agente fosse consapevole della finalità agevolativa delle proprie condotte. Dichiarazioni dei sodali, consistenza delle somme gestite e conoscenza di arresti/rischi penali possono integrare un quadro probatorio sufficiente.
  • In Cassazione la valutazione è limitata alla correttezza logica e giuridica del percorso motivazionale e alla sua aderenza alle fonti di prova: non è ammessa una libera riconsiderazione di merito o una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, salvo errori logici o di travisamento documentati e autosufficientemente allegati.
  • In situazioni analoghe, per il soggetto indagato/professionista è strategico documentare e dimostrare l'assenza di consapevolezza e di continuità di rapporti con il sodalizio, limitando attività a prestazioni lecite, registrando incarichi formali e onorari trasparenti, ed evitare la frequentazione assidua o la gestione di operazioni societarie anomale che possano essere interpretate come contributi operativi al riciclaggio.

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