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Ordinanza

Ordinanza n. 127/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 06.10.2025, notificato il 07.10.2025, con cui la Questura di Piacenza ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità croate, scaduto in data 26/01/2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Piacenza di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità croate in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Piacenza ha rigettato l'istanza di conversione, in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro, del permesso rilasciato dalle Autorità croate e scaduto il 26 gennaio 2025, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in sede di sommaria delibazione, l'insussistenza del fumus boni iuris, poiché l'ordinamento interno non prevede la conversione di un titolo di soggiorno rilasciato all'estero. Ha inoltre considerato la mancanza del nulla osta alla conversione da parte della competente Prefettura.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha affermato che l'ordinamento interno non prevede la conversione di un titolo di soggiorno rilasciato all'estero e ha rilevato, quale ulteriore elemento ostativo, l'assenza del nulla osta alla conversione da parte della Prefettura competente. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando la misura richiesta presuppone la conversione di un titolo di soggiorno rilasciato da un'autorità straniera in un diverso titolo previsto dall'ordinamento interno, se tale conversione non è contemplata dalla normativa nazionale.
  • La mancanza del nulla osta alla conversione rilasciato dalla Prefettura competente costituisce un ulteriore elemento ostativo alla concessione della tutela cautelare richiesta contro il diniego di conversione del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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