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Sentenza

Sentenza n. 886/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 nell'ambito del procedimento di condono n. -OMISSIS- volto al rilascio di concessione in sanatoria ex art. 32 L. 47/1985; - della comunicazione prot. n.-OMISSIS-, inviata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto, compresi, ove occorra, la nota del Comune di -OMISSIS- alla Soprintendenza del 18 aprile 2023 e la nota del Comune di -OMISSIS- del 22 dicembre 2022.

Giustizia amministrativa202400005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica nell’ambito di un procedimento di condono edilizio, nonché comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tutoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, nell’ambito della pratica di condono presentata per opere realizzate su un complesso immobiliare situato in area gravata da vincoli archeologici e paesaggistici. Le opere comprendevano, tra l’altro, il cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato, la chiusura di balconi, la realizzazione di un garage con deposito, pergolati e una piscina interrata. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, sostenendo che il parere non avrebbe indicato gli elementi concreti posti a fondamento dell’incompatibilità paesaggistica. Con il secondo motivo è stata dedotta ulteriore violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e carenza istruttoria, assumendo che le opere fossero di modesta consistenza, non idonee ad alterare lo stato dei luoghi e compatibili con il vincolo. Il ricorrente ha contestato in particolare il vincolo paesaggistico derivante dal PTPR del Lazio, senza considerare adeguatamente i vincoli archeologici diretti imposti con decreti ministeriali del 1925 e del 1929.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto decisiva l’anteriorità dei vincoli archeologici diretti rispetto alla realizzazione degli abusi. I decreti ministeriali del 18 dicembre 1925 e del 9 febbraio 1929 erano infatti anteriori sia alla ricostruzione dell’edificio sia, soprattutto, alle opere oggetto della domanda di condono, realizzate successivamente al 1949. In applicazione dell’art. 33 l. 47/1985, i vincoli di inedificabilità imposti prima dell’esecuzione delle opere e posti a tutela di interessi archeologici precludono in radice la sanatoria, senza necessità di una successiva valutazione concreta di compatibilità. Il TAR ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il parere sarebbe stato legittimo anche con riguardo al vincolo paesaggistico sopravvenuto. La Soprintendenza aveva indicato elementi specifici: la presenza di un complesso archeologico risalente al I secolo a.C.-I secolo d.C., strutture in opera reticolata, nicchie, arcate sostruttive e una natatio, nonché la collocazione della piscina da sanare all’interno della natatio romana. La motivazione non era quindi una mera affermazione astratta di incompatibilità, ma descriveva un preciso rapporto topografico e materiale tra le opere e i reperti archeologici. Le valutazioni tecnico-discrezionali della Soprintendenza sono sindacabili soltanto per illogicità, incoerenza o manifesta incompletezza; nel caso concreto, il parere risultava adeguatamente motivato e fondato su un’istruttoria sufficiente, anche alla luce dell’esigenza di particolare rigore, cautela e prudenza propria della tutela archeologica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica; il parere negativo della Soprintendenza è stato ritenuto legittimo, anche perché fondato su una motivazione concreta circa l’interferenza delle opere con i valori archeologici tutelati.

  • art. 32 l. 47/1985

    Rileva per la valutazione della compatibilità delle opere con i vincoli sopravvenuti; in tale ipotesi è richiesto un apprezzamento concreto di compatibilità.

  • art. 33 l. 47/1985

    «Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici».

    I vincoli archeologici di inedificabilità imposti prima della realizzazione dell’abuso precludono radicalmente la condonabilità delle opere, senza necessità di una valutazione concreta di compatibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato applicato per la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la relativa comunicazione è stata impugnata insieme al parere negativo, ma il ricorso è stato respinto.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio, un vincolo archeologico di inedificabilità imposto prima della realizzazione delle opere abusive comporta, ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985, l’insanabilità assoluta delle opere; non è quindi necessaria una valutazione concreta di compatibilità da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Quando il vincolo di tutela è sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso, la sanatoria non è preclusa automaticamente, ma richiede una valutazione concreta di compatibilità secondo la disciplina dell’art. 32 l. 47/1985.
  • In presenza di un vincolo archeologico diretto, la motivazione del parere negativo è sufficiente quando individua concretamente l’interferenza delle opere con il sedime o con le strutture archeologiche e il contrasto con i valori culturali tutelati; non è sufficiente, invece, il mero richiamo astratto all’esistenza del vincolo.
  • Le valutazioni della Soprintendenza in materia di compatibilità archeologica costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-valutativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, incoerenza o incompletezza.
  • Per la verifica di compatibilità di opere edilizie con un vincolo archeologico diretto sono richiesti criteri di particolare rigore, cautela e prudenza; è sufficiente la presenza accertata e la prossimità di strutture archeologiche alle opere, senza che debba sempre essere dimostrata una sicura interferenza fisica, fermo restando che tale interferenza, ove accertata, rafforza la motivazione negativa.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizio
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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