Sentenza n. 10393/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro n. 7721/2024, pubblicata in data 28/06/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 7721/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione nelle forme prescritte, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario fosse regolarmente passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e non eseguita dopo il decorso del termine di 120 giorni. L’inerzia del Ministero, che non ha fornito chiarimenti sull’adempimento, ha consentito di ritenere sussistente l’inadempimento dedotto dalla ricorrente, alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il riferimento normativo del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; il TAR non ne riesamina i presupposti in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
La disposizione fonda la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla decisione.
- In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l’amministrazione conformarsi al contenuto del titolo esecutivo.
- Quando l’amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’adempimento, tale inerzia può concorrere a dimostrare l’inadempimento dell’obbligata secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato qualora l’amministrazione non esegua il giudicato nel termine assegnato.
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