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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11261 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che i canoni percepiti dall'Autorità Portuale per la concessione di beni del demanio marittimo dovessero essere assoggettati all'IVA. Secondo l'Agenzia, l'Autorità Portuale avrebbe agito come soggetto passivo IVA, con conseguente imponibilità dei canoni e detraibilità dell'imposta sugli acquisti. L'Autorità Portuale ha resistito, deducendo inoltre l'illegittimità delle sanzioni e l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Autorità Portuale. Ha stabilito che le Autorità portuali sono enti pubblici non economici e che la gestione e concessione dei beni demaniali marittimi rientra nelle loro funzioni istituzionali e pubblicistiche, non costituendo attività imprenditoriale. I relativi canoni non sono quindi corrispettivi imponibili ai fini IVA. È stata inoltre richiamata la normativa sopravvenuta che ha chiarito definitivamente l'esclusione dall'IVA e previsto la perdita di efficacia degli atti impositivi fondati sulla diversa interpretazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4, 10, comma 1, n. 8, e 19

    Erano state invocate dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la soggettività passiva IVA dell'Autorità Portuale, l'imponibilità o esenzione dei canoni e la detraibilità dell'imposta sugli acquisti. La Corte ha escluso che la gestione istituzionale del demanio marittimo costituisca attività commerciale rilevante ai fini IVA.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84

    "l'Autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria"

    La legge qualifica le Autorità portuali come enti pubblici non economici, attribuendo loro funzioni di interesse generale, poteri di vigilanza e controllo e compiti istituzionali nella gestione dei porti e dei beni demaniali.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993

    "i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"

    La disposizione ha chiarito che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro e che i relativi canoni sono esclusi dall'IVA, facendo perdere efficacia agli atti impositivi fondati sull'assoggettamento a IVA.

  • Art. 4, n. 5, della VI direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE

    "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità, anche quando [...] percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"

    Gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA quando operano nell'esercizio di poteri pubblicistici, anche se percepiscono somme dagli utenti. La regola opera salvo che l'esclusione determini significative distorsioni della concorrenza.

  • Legge n. 154 del 1988, art. 9

    È stata richiamata dall'Autorità Portuale in relazione a una possibile sanatoria, ma il relativo motivo è rimasto assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività di un ente pubblico sia soggetta a IVA non è sufficiente verificare che l'ente percepisca canoni o somme dagli utenti: occorre accertare se operi come impresa sul mercato oppure nell'esercizio di funzioni pubblicistiche.
  • La concessione o gestione di beni demaniali da parte di un ente pubblico non economico tende a essere esclusa dall'IVA quando è espressione di poteri istituzionali, soggetta a controlli pubblici e orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
  • La qualificazione giuridica dell'ente, i poteri esercitati, la natura obbligatoria o regolata dell'attività, l'assenza di finalità di lucro e i controlli ministeriali sono elementi rilevanti per distinguere un'attività istituzionale da un'attività commerciale.
  • Quando una norma successiva chiarisce il significato di una disciplina tributaria e dispone espressamente l'estinzione o l'inefficacia degli atti impositivi, tale disciplina può incidere anche sui giudizi ancora pendenti, secondo la sua portata applicativa.
  • L'esclusione dall'IVA non dipende dalla denominazione utilizzata per le somme percepite, ma dalla sostanza dell'operazione e dal titolo in base al quale l'ente agisce.

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