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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3372/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2023 che confermava la custodia cautelare: il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge per aver il Tribunale ritenuto in modo manifestamente insufficiente l'attendibilita' delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Michienzi, soprattutto in ragione della loro tardivita' (dichiarazioni rese molti anni dopo l'inizio della collaborazione), nonche' per avere valorizzato apoditticamente fatti successivi come riscontro di partecipazione associativa anteriore; ulteriori censure riguardavano l'omessa valutazione di specifici capi d'imputazione e l'assenza di spiegazioni rispetto alla riconducibilita' di condotte (danneggiamento, taglio pneumatici, tentata estorsione) al contesto mafioso degli Anello e alla aggravante di agevolazione mafiosa; infine si deduceva la mancata considerazione della condotta positiva del Ruscio successiva alla iniziale misura e la possibile applicazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi (quelli attinenti a capi per i quali non era stata disposta misura cautelare e alcune questioni estranee al thema decidendum). Il primo motivo (presunta rinuncia del Tribunale a riesaminare la materia) e' stato dichiarato infondato. Sono stati invece ritenuti fondati il secondo e il settimo motivo in ordine all'insufficiente motivazione quanto all'attendibilita' del collaboratore Michienzi e quanto al vizio di collegamento tra fatti successivi e partecipazione associativa anteriore. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato ascritto al capo 1) (associazione mafiosa), disponendo la cessazione degli effetti della misura cautelare e la rimessione in liberta' di Ruscio. Ha inoltre annullato l'ordinanza con rinvio relativamente al capo 76) (tentata estorsione aggravata) perche' la motivazione su quel capo risulta carente, demandando al Tribunale di Catanzaro un nuovo giudizio su quel capo. Altri motivi sono stati esclusi per inammissibilita' o assorbimento.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio sulla misura cautelare: la Corte ha richiamato il corretto ambito del giudizio di rinvio e il dovere del giudice di motivare adeguatamente la conferma della misura

  • art. 416-bis cod. pen.

    Elemento centrale dell'imputazione relativa all'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che i gravi indizi a sostegno di questa contestazione non fossero adeguatamente motivati

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante e alle conseguenze probatorie nelle misure cautelari: la Corte ha chiesto una motivazione piu' puntuale sul nesso tra singole condotte e contesto associativo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regime delle misure cautelari personali e presunzioni di pericolosita': la Corte ha richiamato la necessita' di motivare la persistenza della misura in presenza di comportamenti successivi non colpevoli

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Criteri per la scelta e la graduazione delle misure cautelari: la Corte ha preso in considerazione le doglianze difensive secondo cui la persistente liberta' comportamentale del ricorrente avrebbe potuto giustificare misure meno afflittive

  • art. 16-quater legge n. 82/1991

    Norme relative ai collaboratori di giustizia; la Corte ha sottolineato l'obbligo di valutare in modo penetrante la credibilita' dei collaboratori quando le dichiarazioni sono tardive

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principi generali di ragionevole durata e motivazione dei provvedimenti: invocati in relazione ai vizi di motivazione contestati

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese tardivamente richiedono una valutazione di attendibilita' particolarmente penetrante, sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello dei riscontri esterni
  • Non e' sufficiente richiamare fatti successivi come mero apporto probatorio per fatti associativi anteriori: il giudice deve spiegare il nesso fattuale e giuridico che li collega al contesto associativo
  • Il devolutum del giudice di rinvio e' limitato agli aspetti oggetto del ricorso che ha dato luogo all'annullamento in Cassazione; questioni non comprese nel thema decidendum possono risultare inammissibili
  • Ripetuti rinvii e annullamenti non autorizzano il giudice di rinvio a omettere la piena motivazione richiesta dalla Corte suprema; l'adempimento del precedente mandato motivazionale e' obbligatorio
  • Se la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e' carente per un capo d'imputazione e adeguata per un altro, la Corte puo' disporre la cessazione della misura per un capo e il rinvio per nuovo esame sull'altro
  • La presenza di comportamenti positivi e prolungata liberta' successiva all'applicazione della misura possono essere elementi rilevanti per valutare la graduazione della misura cautelare

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