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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14840/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava due aggravanti riconosciute in sede di merito: 1) l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, primo comma, n. 5 c.p.), perché — secondo il ricorrente — mancava prova che le circostanze di tempo, luogo o persona avessero concretamente ostacolato la difesa della vittima (si contestava che il furto fosse stato solo rapida azione e non frutto di sfruttamento di una situazione di vulnerabilità); 2) l'aggravante del "danno patrimoniale di particolare gravità" (art. 61, primo comma, n. 7 c.p.), per carenza di motivazione circa la natura/valore delle cose sottratte e l'assenza di accertamento sulle condizioni economiche della persona offesa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le motivazioni dei giudici di merito: per la minorata difesa ha condiviso che la vittima versava in una concreta condizione di vulnerabilità emotiva indotta da un raggiro telefonico (finto incidente del figlio e richiesta immediata di oro/denaro), circostanza che ha agevolato la consumazione del furto; quanto al danno patrimoniale, la somma richiesta (circa 15.000 euro) è stata ritenuta oggettivamente rilevante e, unitamente al fatto che la vittima era una pensionata di un piccolo centro montano con modesto livello economico, integra l'aggravante. Sono state confermate le condanne di merito (pena: 3 anni e 6 mesi di reclusione e 900 euro di multa), il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre è stata confermata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori, e corretta un errore materiale relativo alla liquidazione.

Norme richiamate

  • Codice Penale

    art. 61, primo comma, n. 5 (minorata difesa)

    L'aggravante richiede una situazione concreta di vulnerabilità della vittima, derivante da circostanze di tempo, luogo o persona che abbiano effettivamente ostacolato la difesa; non è sufficiente la mera idoneità astratta delle condizioni.

  • Codice Penale

    art. 61, primo comma, n. 7 (danno patrimoniale di particolare gravità)

    L'aggravante può ricorrere sia quando l'entità oggettiva del danno è di per sé rilevante, sia quando un danno non eccezionale assume rilevanza in rapporto alle condizioni economiche particolari della persona offesa.

  • Codice Penale

    art. 624-bis, secondo e terzo comma (furto con strappo)

    Norma sostanziale del reato contestato; la pronuncia la usa come riferimento per la qualificazione del fatto (furto con strappo) e per l'applicazione delle aggravanti.

  • Codice Penale

    Riguarda il concorso di persone nel reato: la responsabilità è valutata anche in concorso con altri (qui, concorso con Domenico Vitucci).

  • Codice di Procedura Penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (motivi di cassazione)

    Gli artt. indicati disciplinano i motivi di ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte valuta se le censure attengono a violazioni di legge o a insufficiente/travisa motivazione.

  • Codice di Procedura Penale (disposizioni attuative)

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione della motivazione della Corte di cassazione ai soli profili necessari per la decisione, con sintesi dei motivi in ordine alla motivazione.

  • D.P.R. 115/2002

    artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Riferimento alle norme sul patrocinio a spese dello Stato e alle relative modalità di liquidazione; qui la Corte ha corretto un errore materiale relativo alla misura liquidata.

  • Giurisprudenza (Sez. U.)

    Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Principio citato sul tema della minorata difesa: è necessario che le circostanze determinino una concreta situazione di vulnerabilità della vittima e che il giudice renda conto di come queste abbiano agevolato il reato.

  • Giurisprudenza (Sez. 2)

    Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016 (Puricelli) e Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 (Di Filippo)

    Precedenti richiamati in tema di danno patrimoniale di particolare gravità: confermano che la valutazione può essere oggettiva (entità del danno) o relativa (incidenza sulle condizioni economiche della vittima).

Massime di principio

  • Per riconoscere l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) è necessario accertare e motivare che le circostanze di tempo, luogo o persona abbiano effettivamente creato una speciale vulnerabilità della vittima e che l'agente ne abbia approfittato; non basta l'idoneità astratta delle circostanze.
  • L'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità (art. 61, n. 7 c.p.) può fondarsi sia sull'entità oggettiva del danno sia sulla sua incidenza rispetto alle condizioni economiche della vittima (anche somme non astronomiche possono essere aggravanti se gravano in modo significativo sulla situazione della persona offesa).
  • Nei casi di raggiro telefonico che inducono la vittima a consegnare beni o denaro, la condizione emotiva e la credulità indotte possono costituire la "circostanza di persona" idonea a integrare l'aggravante della minorata difesa.
  • In sede di gravame e di legittimità, il giudice valuta la congruità e la completezza della motivazione delle corti di merito: il ricorrente deve indicare punti specifici in cui la motivazione sarebbe contraddittoria, illogica o mancante, non limitandosi ad affermazioni generiche.
  • La valutazione complessiva delle circostanze fattuali (modalità esecutive del reato, stato emotivo della vittima, valore dei beni sottratti e contesto economico) è legittima e può giustificare il riconoscimento congiunto di più aggravanti quando adeguatamente motivata.
  • Errori materiali o di trascrizione nelle decisioni possono essere rettificati con ordinanza della Corte (correzione di errori materiali e chiarimenti sulla liquidazione delle spese).

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