Cassazione Civile, Ordinanza n. 35870/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale edile proponeva opposizione allo stato passivo, poi ricorso per cassazione, avverso il decreto del Tribunale che aveva negato l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un credito complessivo di euro 1.196.693,45, asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per lavori svolti in forza di contratti di subappalto stipulati negli anni 2007, 2008 e 2009 con la cooperativa poi assoggettata alla procedura. Il tribunale aveva ritenuto non dimostrati né l’esistenza dei contratti di subappalto né la corretta esecuzione delle prestazioni, valorizzando il carattere unilaterale e non decisivo delle fatture prodotte, la non pertinenza di un ulteriore documento che al più provava un accordo quadro con terzi, la tardività e genericità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. e l’inidoneità dei documenti successivamente depositati. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 93 l.fall. per asserita omissione di pronuncia e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 93 l.fall. per omesso esame delle prove difensive e dei fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, osservando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa il creditore deve provare i fatti costitutivi del credito; che le fatture, in presenza di contestazione del rapporto, non sono prova piena ma al più meri indizi; che l’appaltatore o subappaltatore che chieda il pagamento deve dimostrare sia l’esistenza del rapporto sia la congruità dell’importo richiesto; che non sussiste omessa pronuncia quando il giudice si pronunci sulla domanda, anche se non esamina singolarmente ogni argomento o istanza istruttoria; e che il ricorso in cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito volto a rivalutare il materiale istruttorio. È stata inoltre disposta la condanna alle spese e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia deciso sulla domanda, anche se non abbia esaminato ogni singola allegazione o istanza istruttoria.
art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
È richiamato come norma invocata dal ricorrente in relazione all’ammissione al passivo; la Corte non ne ricava una violazione, ritenendo corretto l’accertamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Spetta al creditore che insinua il credito provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza del contratto e l’esecuzione delle prestazioni.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se espone, in forma concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre affrontare espressamente ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure che si fondano su atti e documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce o non ne indica con precisione contenuto e collocazione nel fascicolo.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando le doglianze si pongono contro un orientamento di legittimità consolidato e condiviso dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’omessa pronuncia riguarda solo domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione, non le istanze istruttorie.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione può essere correttamente negato se l’istanza è tardiva, esplorativa o priva di indicazioni sufficienti a individuare i documenti richiesti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che chiede l’ammissione deve provare i fatti costitutivi della pretesa; il controllo del giudice verte sul diritto di partecipare al concorso e non sui meri vizi formali del provvedimento di esclusione.
- La fattura commerciale, in quanto documento formato unilateralmente, non prova da sola l’esistenza del rapporto contrattuale né l’esecuzione delle prestazioni quando tale rapporto sia contestato; può al più valere come indizio, salvo accettazione del destinatario.
- Chi agisce per il pagamento di compensi derivanti da appalto o subappalto deve dimostrare sia l’esistenza del contratto sia la congruità della somma richiesta in rapporto alle opere effettivamente eseguite.
- Non integra omessa pronuncia la mancata disamina di singole argomentazioni o di richieste istruttorie, se il giudice ha comunque deciso sulla domanda e ha espresso una motivazione riconoscibile sulle ragioni del rigetto.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; le censure devono rispettare gli oneri di specificità e di localizzazione degli atti e dei documenti richiamati.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie radicali della motivazione e non al semplice difetto di sufficienza o condivisione della ricostruzione compiuta dal giudice di merito.
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