Cassazione Penale, Sentenza n. 1309/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 15/03/2022 che, in parziale riforma del giudizio abbreviato di primo grado, aveva rideterminato le pene e confermato varie condanne per reati associativi (art. 416 c.p.), reati fiscali (d.lgs. n. 74/2000: emissione di fatture/operazioni inesistenti, evasione), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), trasferimento fraudolento di valori, usura (art. 644 c.p.), nonché misure ablative (confisca diretta e per equivalente) e confisca cd. "allargata" per sproporzione (art. 240-bis c.p.). I motivi di cassazione articolavano censure eterogenee: insufficiente o generica motivazione della Corte distrettuale, erronea qualificazione delle operazioni come oggettivamente fittizie o soggettivamente inesistenti, assenza del dolo specifico, errata applicazione delle norme in tema di confisca/quantificazione del profitto, illegittimità nell'utilizzo di atti e consulenze, erronea qualificazione di riciclaggio e autoriciclaggio (anche con rilievi intertemporali), illegittimità dell'applicazione dell'aggravante ex art. 648-bis comma 2, contestazioni in ordine alla rilevanza dello "scudo fiscale" ai fini della sproporzione e richieste di riconoscimento di attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi proposti dai diversi imputati, rigettando le censure principali mosse in ordine a: esclusione del dolo o del ruolo partecipativo (art. 416 c.p.), inutilizzabilità/irrilevanza di specifici atti e consulenze non adeguatamente dimostrate, rilevanza della natura oggettivamente inesistente delle fatture e fondatezza delle risultanze istruttorie (intercettazioni, perizie, relazioni), legittimità delle pronunce in tema di riciclaggio e autoriciclaggio (anche rispetto al profilo intertemporale), legittimità delle confische dirette e per equivalente ai sensi dell'art.12-bis d.lgs. 74/2000 e della confisca allargata ex art.240-bis c.p., nonché corretto riconoscimento dell'aggravante per l'attività professionale in tema di riciclaggio (art.648-bis). Sono state confermate le statuizioni di merito ove non impugnate o adeguatamente criticate; per i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). In sintesi: ricorsi respinti/inammissibili; misure ablative e sentenze di merito complessivamente confermate.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La partecipazione all'associazione per delinquere è fattispecie a forma libera: anche contributi secondari e di minima importanza, se concreti e causali rispetto all'associazione, integrano la partecipazione; il ruolo di "promotore/organizzatore" va provato e richiede motivazione specifica ma la Corte territoriale ha adeguatamente indicato elementi per ritenere l'associazione sussistente.
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato è relativo: non è necessario che tutti i concorrenti condividano il dolo specifico richiesto dalla norma offesa, purché almeno uno dei partecipanti sia animato dal dolo specifico e gli altri ne siano consapevoli.
art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Le fatture per operazioni inesistenti possono essere perseguite penalmente sia in caso di inesistenza oggettiva che soggettiva (inclusa sovrafatturazione); il profitto confiscabile ai sensi dell'art.12-bis è l'importo dell'imposta evasa (risparmio d'imposta) e costituisce vantaggio patrimoniale riconoscibile anche se la società non ha materialmente incrementato il patrimonio.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Legittima la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato fiscale: la confisca per equivalente può colpire la intera entità del profitto nei confronti di ciascun concorrente per effetto del principio solidaristico del concorso.
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio si integra con qualsiasi operazione idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro; l'aggravante prevista dal comma 2 (esercizio di attivita' professionale) è da interpretare in senso ampio e non solo riferita a specifiche professioni di maneggio del denaro.
art. 648-ter.1 cod. pen.
L'autoriciclaggio è applicabile anche quando il reato presupposto sia stato commesso anteriormente all'entrata in vigore della norma, purché la condotta materiale di autoriciclaggio sia stata posta in essere successivamente; il profitto dell'autoriciclaggio è autonomo rispetto al profitto del reato presupposto.
art. 512-bis cod. pen.
La simulazione o il trasferimento fraudolento di valori può integrare il reato quando l'operazione abbia finalità di eludere misure patrimoniali; la valutazione della finalità è rimessa al giudice di merito e può essere desunta da elementi come intercettazioni e prezzi simbolici.
art. 240-bis cod. pen.
In tema di confisca cd. "allargata" la sproporzione va valutata con riferimento al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata; l'utilizzo di procedure di emersione (es. "scudo") non certifica la liceità genetica dei capitali se questi risultano originariamente provento di reati tributari o altra attività illecita; l'onere dell'imputato di giustificare la provenienza lecita resta stringente.
art. 191, 442, 438 cod. proc. pen. e artt. 581, 591 c.p.p.
Eccezioni di inutilizzabilità di atti devono essere sostenute con indicazione puntuale della rilevanza probatoria dell'atto e della incidenza della sua eventuale espunzione sulla prova di resistenza; motivi generici sulla inutilizzabilità o mancata enucleazione della motivazione sono inammissibili.
art. 13-bis dl. n. 78/2009 (conv. L. n. 102/2009) e legge n. 350/2001 ("scudo fiscale")
La causa di non punibilità per emersione (scudo) è causa di estinzione della pena ma non trasforma retroattivamente la natura genetica delle somme ai fini della confisca allargata: lo scudo non certifica automaticamente la lecita provenienza dei capitali se originariamente derivanti da delitti.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e con chiaro riferimento all'incidenza probatoria dell'atto impugnato; motivi generici o di mera riapertura del merito sono inammissibili.
- Nel concorso di persone non è necessario che tutti i partecipanti condividano il dolo specifico della fattispecie: basta che almeno uno agisca con quella intenzione e gli altri ne siano a conoscenza.
- La confisca per equivalente può colpire l'intero profitto accertato anche nei confronti di un singolo concorrente per effetto della solidarietà nel concorso; la quantificazione deve essere supportata da motivazione ma la misura è legittima quando il patrimonio risulti sproporzionato.
- Per i reati fiscali la nozione di "profitto" ai fini della confisca include il risparmio d'imposta (imposta evasa) e può giustificare misure ablative anche se non vi è un aumento materiale immediato del patrimonio aziendale.
- L'autoriciclaggio è perseguibile anche se i proventi provengono da reati commessi prima dell'introduzione della nuova fattispecie, purché la condotta di reinvestimento/vestizione sia stata compiuta dopo l'entrata in vigore; il profitto dell'autoriciclaggio è autonomo rispetto al profitto del reato presupposto.
- L'aggravante per attività professionale in tema di riciclaggio va interpretata in modo ampio: non si limita solo ai soggetti tipicamente addetti al maneggio di denaro ma riguarda chiunque svolga attività idonee a rendere più efficace il riciclaggio.
- L'utilizzo di strumenti di regolarizzazione fiscale (es. scudo) non esclude automaticamente l'accertamento della illiceità originaria dei capitali ai fini della confisca allargata; il giudice valuta la coerenza tra origine del capitale e giustificazione addotta.
- Nelle controversie su confische e sproporzione il giudice di merito può svolgere una ricostruzione dinamica dei flussi finanziari: la mera produzione di avvisi d'accertamento tributari o consulenze non sostituisce la necessità di specifiche prove che colleghino le entrate lecite alle acquisizioni patrimoniali.
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