Sentenza n. 2009/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 44 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, depositata il 13.02.2024, nel giudizio RG n. 694/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale «accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, per l’importo di €500,00 per ciascun anno scolastico; per l’effetto, condanna il Ministero resistente all’attribuzione della Carta Elettronica in favore del ricorrente, per l’importo di €500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, di attribuire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, oltre interessi legali. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato sulla piattaforma Carta docente il bonus riconosciuto dal giudicato. Ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Nonostante l’avvenuto adempimento, il Ministero è stato condannato alle spese in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso e l’accredito è intervenuto solo successivamente. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
art. 26 c.p.a.
Rileva, insieme all’art. 91 c.p.c., ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Giustifica la condanna alle spese dell’amministrazione che era inadempiente al momento della proposizione del ricorso, anche se l’adempimento sopravviene nel corso del giudizio.
art. 2233, comma 2, c.c.
Il criterio dell’adeguatezza concorre alla determinazione dell’importo delle spese, avuto riguardo alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 6-bis1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina l’onere relativo al contributo unificato, riconosciuto in dispositivo solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notifica del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della sua proposizione.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso e l’adempimento è intervenuto solo successivamente; le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza deve tenere conto dell’attività difensiva concretamente svolta e del criterio di adeguatezza, potendo essere contenuta quando l’attività sia minima e stereotipata.
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