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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33563/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il pagamento di compensi professionali relativi alla progettazione e direzione dei lavori di un opificio industriale. Il committente aveva opposto il decreto lamentando ritardi nell’esecuzione delle prestazioni e la mancata consegna del permesso a costruire, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento del danno in via riconvenzionale. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado, in appello il committente rinunciava alle contestazioni sulla corretta esecuzione delle prestazioni e insisteva solo sulla quantificazione del compenso, sostenendo che le richieste economiche fossero incongrue e che occorresse una consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’inquadramento delle attività nelle categorie tariffarie e distinguere tra progettazione di massima ed esecutiva. Con il ricorso per cassazione deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 61 c.p.c. e della L. 143/1999, lamentando che la Corte d’appello avesse respinto la richiesta di c.t.u. senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse deciso sulla specifica questione del corretto inquadramento delle attività nelle categorie tariffarie, ma avesse valorizzato la rinuncia alle contestazioni sulla esecuzione delle prestazioni e, soprattutto, la genericità delle doglianze svolte in appello, tali da non giustificare alcun approfondimento istruttorio mediante c.t.u. La censura non si confrontava con questa ratio decidendi, non attaccava la valutazione di genericità compiuta dalla Corte territoriale e non specificava il contenuto delle questioni dedotte in appello. La Corte ha inoltre ribadito che la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è in linea di massima insindacabile in cassazione, salvo il controllo sulla motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, senza che la censura superasse il rilievo di genericità delle deduzioni difensive

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al libero convincimento del giudice, ma la doglianza non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla consulenza tecnica, ma la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel disporla o meno

  • L. 143/1999

    citata dal ricorrente in materia di liquidazione dei compensi professionali

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma di legittimazione dei motivi di ricorso evocata dal ricorrente

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di quantificazione dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non attinga la concreta ragione del decisum e si limiti a riproporre questioni generiche o diverse da quelle effettivamente decise.
  • La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo istruttorio dovuto: la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di una motivazione mancante o apparente.
  • Quando le contestazioni sulla pretesa creditoria sono generiche e non specificano le questioni tecniche da accertare, il giudice può legittimamente escludere l’approfondimento istruttorio mediante c.t.u.
  • La mancata specificazione, nel ricorso per cassazione, delle questioni dedotte nei gradi di merito e del contenuto delle contestazioni svolte comporta l’inammissibilità della censura per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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