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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21426/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ligotti impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19/01/2021 contestando: (1) la violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d'appello aumentò la pena nonostante fosse ricorrente soltanto l'imputato e non il Pubblico Ministero; (2) l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sostenendo che la pena complessiva risultava sproporzionata ed eccessiva rispetto alle condotte contestate. La questione centrale riguarda anche la conversione di giorni di arresto in pena pecuniaria (ragguaglio ex art. 135 c.p.) e il corretto calcolo della continuazione e delle circostanze.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la sentenza della Corte d'appello è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la sola rideterminazione della pena. È stato dichiarato irrevocabile il giudicato in ordine alla responsabilità per le parti non oggetto di ricorso (art. 624 c.p.p.). In sostanza la Cassazione ha ritenuto illegittima la modifica in peius operata dal giudice d'appello in assenza di impugnazione da parte del P.M., per cui la decisione è annullata con rinvio per ricalcolare la pena senza aggravamento determinato dall'appello difensivo.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius impone che, quando impugna solo l'imputato, il giudice dell'impugnazione non possa infliggere una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella di primo grado; la Corte lo applica per annullare l'aumento della pena operato in sede d'appello.

  • art. 135 cod. pen.

    Norma sul ragguaglio delle pene pecuniarie ai giorni di arresto; la Corte territoriale aveva utilizzato il ragguaglio per convertire giorni di arresto in ammenda per la contravvenzione al Codice della Strada, ma tale operazione non poteva determinare un aggravamento in violazione del divieto di reformatio in peius.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena (proporzionalità e graduazione); il ricorrente contestava la sproporzione della pena, ma la Corte di Cassazione si è pronunciata sul profilo procedurale (reformatio in peius) annullando la decisione e rinviando la rideterminazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita nella motivazione della Corte d'appello come causa di diminuzione applicata dal primo giudice; la Corte suprema ha rilevato che il diverso calcolo (aumento per continuazione poi diminuzione per circostanze) ha prodotto una pena complessiva illegale che non poteva però essere peggiorata in sede d'appello contro il divieto di reformatio in peius.

  • art. 116 Codice della Strada, comma 15

    Norma relativa alla guida senza patente: la condotta ha comportato anche l'applicazione di giorni di arresto che la Corte d'appello aveva ragguagliato in ammenda; la Cassazione ha comunque ritenuto che il ragguaglio e la conversione non possano giustificare un aggravamento in presenza del divieto di reformatio in peius.

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 53, comma 2 (richiamata con pronuncia Corte Cost.)

    la parte nella quale prevedeva che "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare", poi censurata dalla Corte costituzionale

    La sentenza territoriale aveva operato il ragguaglio della pena pecuniaria anche alla luce della normativa sul valore giornaliero; la Corte di Cassazione richiama la modifica di scenario normativa/giurisprudenziale (Corte Cost. n. 28/2022) ma sottolinea che, comunque, non può giustificare un peggioramento della posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del P.M.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    La Corte dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità per le parti non oggetto di ricorso, conformemente al principio dell'autorità della cosa giudicata relativamente agli aspetti non impugnati.

Massime di principio

  • Quando impugna solo l'imputato, il giudice d'appello non può infliggere una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella di primo grado (divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p.).
  • Se in primo grado la determinazione della pena risulta errata o illegale, il giudice d'appello deve evitare di peggiorare la posizione dell'imputato se non vi è impugnazione del Pubblico Ministero; la corretta misura è l'annullamento e il rinvio per la sola rideterminazione della pena.
  • La conversione di giorni di arresto in pena pecuniaria (ragguaglio ex art. 135 c.p.) e le successive modifiche normative o costituzionali non autorizzano il giudice d'appello a peggiorare la posizione dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius.
  • Le questioni di responsabilità non impugnate diventano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il rinvio della Cassazione può riguardare solo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
  • Per l'imputato, proporre ricorso per vizi di diritto o di motivazione non comporta in astratto il rischio di peggioramento della pena, purché il P.M. non abbia impugnato; ciò tutela il diritto di difesa e la possibilità di impugnare senza subire un peggioramento automatico.

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