Cassazione Penale, Sentenza n. 40534/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 18/01/2024 relativa alla richiesta di revisione della condanna definitiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo B). La difesa sosteneva che le assoluzioni irrevocabili di vari coimputati rendevano inconciliabile la condanna per associazione (mancando il numero minimo di partecipanti), che le intercettazioni dimostravano un ruolo marginale del De Miro e mera "criminalità parlata", e che l'eventuale richiamo a una più ampia organizzazione italo-albanese avrebbe costituito un'immutatio facti pregiudizievole per la difesa
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato inammissibili le censure relative a nuovi elementi (alcune intercettazioni) ritenuti fuori dal perimetro del rinvio dalla Sesta sezione, ma ha affermato che le sentenze irrevocabili di proscioglimento/assoluzione dei coimputati incidono ontologicamente sugli elementi strutturali del reato di associazione (art. 74 d.P.R. 309/90) riducendo il numero dei partecipanti al di sotto della soglia legale. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha revocato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/07/2012 nei confronti di De Miro Mario, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B), perché il fatto non sussiste. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena complessiva alla luce del riconoscimento di continuazione con altra sentenza
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamato a supporto dei principi di ragionevole durata del processo e garanzia del giusto processo; utilizzato in contestazione della correttezza del procedimento e della motivazione
Codice di procedura penale, art. 611
Richiama la norma che disciplina il dibattimento del ricorso trattato in udienza; citata perché il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione); la difesa lamentava violazioni di motivazione e contraddittorietà
Codice di procedura penale, art. 630, comma 1, lett. a)
Fondamento della revisione per contrasto di giudicati: la corte ha chiarito che l'inconciliabilità va intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle diverse sentenze, non come mera divergenza valutativa
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 521, comma 2
Richiamati dalla difesa in relazione a vizi istruttori e formali; la Corte ha valutato la rilevanza di questi profili nel contesto del rinvio e della revisione
D.P.R. n. 309/1990, art. 74
La Corte ha enfatizzato il requisito numerico previsto dalla norma (associazione di "tre o più persone"): l'assoluzione irrevocabile dei coimputati che escludeva la loro rilevanza partecipativa ha fatto venir meno la sussistenza del reato per carenza del numero minimo di associati
D.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma relativa ad altri reati di stupefacenti menzionata nel contesto della determinazione della pena e dei reati satelliti connessi alla condanna
Massime di principio
- La revisione per contrasto di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.) richiede un'inconciliabilità oggettiva fra i fatti storici accertati: non è sufficiente una mera divergenza valutativa o una diversa interpretazione giuridica degli stessi fatti
- Se sentenze irrevocabili di assoluzione escludono la partecipazione dei coimputati e riducono il numero dei partecipanti al di sotto della soglia prevista dalla norma incriminatrice (es. "tre o più persone" per l'art. 74 DPR 309/90), ciò incide sugli elementi strutturali del reato e può giustificare l'annullamento della condanna dell'altro imputato
- Non possono essere invocate in sede di revisione prove "nuove" o ampliamenti probatori che esulano dal perimetro indicato dalla sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione: il giudice del rinvio deve attenersi alla questione che la Corte di legittimità ha effettivamente posto
- L'affermazione di un coinvolgimento dell'imputato in una più ampia organizzazione (diversa da quella originariamente contestata) può costituire immutatio facti e, se non adeguatamente notificata e valutata nel corso del processo, può pregiudicare i diritti della difesa
- Conversazioni cariche di "vantarsi" o di ipotesi e piani futuri (criminalità parlata) non sono di per sé idonee a provare la concreta partecipazione a un'organizzazione criminale senza elementi concreti che ne attestino l'effettiva realizzazione
- Nelle valutazioni sulla rilevanza dei giudicati assolutori occorre distinguere tra divergenze inevitabili tra riti diversi (che non giustificano revisione) e casi in cui l'assoluzione rende impossibile la configurazione della fattispecie contestata al condannato
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