Cassazione Civile, Ordinanza n. 28863/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha applicato l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, a una sentenza del Tribunale resa in un giudizio di divisione ereditaria. La sentenza di merito aveva dichiarato i presupposti della divisione, reso esecutivo il progetto divisionale e rinviato solo al sorteggio dei lotti. La ricorrente ha sostenuto che tale decisione dovesse essere tassata in misura fissa, non essendo una sentenza attributiva di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale; con un secondo motivo ha dedotto anche omessa motivazione sulla mancata applicazione del criterio del cd. prezzo valore e su asserite agevolazioni fiscali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della sentenza divisionale nell'ipotesi dell'art. 8, lett. c), tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986, perché la decisione, pur non trasferendo immediatamente i beni, definiva questioni incidenti su posizioni di diritto soggettivo patrimoniali e quindi era soggetta ad imposta proporzionale dell'1%. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non correlato alla reale ratio decidendi della CTR, avendo la ricorrente mescolato il tema del prezzo valore con quello di agevolazioni diverse, prive di adeguato supporto e comunque non esaminate nei termini prospettati. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 131/1986
Nelle divisioni la tassazione segue il regime degli atti traslativi solo per la parte eccedente la quota spettante al condividente sulla massa comune.
art. 37 d.P.R. 131/1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio all'esito definitivo della lite.
art. 8 tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
lett. a), lett. c), lett. d)
Per gli atti giudiziari in controversie civili la tassazione varia in base all'effetto prodotto: trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari, accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, oppure assenza di tali effetti con conseguente imposta fissa.
art. 132 c.p.c.
La censura di omessa motivazione è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente rispetto a quanto effettivamente deciso dal giudice di merito.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato congiuntamente all'art. 132 c.p.c. per dedurre un vizio motivazionale, ma la doglianza non era correlata alla motivazione della CTR.
art. 1, comma 497, L. 266/2005
Il cd. prezzo valore è una regola derogatoria rispetto al criterio ordinario del valore venale; può operare anche nei trasferimenti per atto giudiziario, ma va esercitata prima della notifica di atti di accertamento sul valore.
art. 43 d.P.R. 131/1986
Costituisce il criterio ordinario di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro secondo il valore venale dell'immobile.
art. 1, nota II-bis, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Richiamata solo per evidenziare che le invocate agevolazioni prima casa sono distinte dal regime del prezzo valore.
Massime di principio
- In una divisione ereditaria, una sentenza che definisce in modo decisivo le questioni relative alla formazione delle quote e dei lotti, pur rinviando a un momento successivo l'assegnazione materiale dei beni, può integrare un atto dell'autorità giudiziaria avente contenuto patrimoniale e quindi essere tassata in misura proporzionale.
- Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, non conta soltanto l'effetto traslativo immediato: è sufficiente che la decisione definisca diritti a contenuto patrimoniale, anche parzialmente, con applicazione dell'articolazione tariffaria corrispondente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se cumula o confonde censure diverse rispetto a quanto deciso dal giudice di merito, è inammissibile per difetto di pertinenza.
- La regola del cd. prezzo valore opera come deroga al criterio del valore venale e, nei trasferimenti immobiliari all'esito di un giudizio divisionale, richiede una tempestiva opzione prima che l'Amministrazione notifichi atti del procedimento di accertamento del valore.
- Chi invoca agevolazioni fiscali deve allegare e dimostrare i relativi presupposti; una mera deduzione assertiva non è sufficiente a scalfire la motivazione del giudice di merito.
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