Cassazione Penale, Sentenza n. 29593/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto e indebito utilizzo di carta di credito. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per asserita nullità derivante dalla mancata regolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio presso il domicilio eletto, sostenendo che l'elezione di domicilio resa nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato fosse limitata al solo procedimento incidentale e che, inoltre, essendo la imputata detenuta, non fosse stata disposta la traduzione in alcune udienze. Con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per la mancata traduzione dell'imputata detenuta in due udienze dibattimentali di rinvio, una per astensione del difensore e l'altra per proroga del termine al perito. Con il terzo ha lamentato vizio di motivazione e assoluta mancanza di motivazione rispetto al motivo di appello con cui si contestava la prova della riferibilità all'imputata dei fatti di furto e di uso indebito della carta di credito, assumendo che la condanna non fosse sorretta da adeguata prova identificativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: l'elezione di domicilio formulata nell'istanza di patrocinio opera anche nel procedimento principale e la notificazione eseguita al difensore domiciliatario era quindi regolare; quanto alla traduzione, le udienze indicate erano meri rinvii privi di attività istruttoria e, comunque, l'imputata aveva reiteratamente rinunciato a comparire senza poi revocare tale scelta. Ha inoltre giudicato il terzo motivo aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze di appello, osservando che le sentenze di merito avevano già dato motivazione coerente sulla ricostruzione del fatto e sulla identificazione dell'autrice sulla base delle risultanze peritali e della contiguità spazio-temporale dei fatti, mentre il ricorso tendeva solo a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 493-ter c.p.
Norma incriminatrice dell'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, contestata e confermata nei gradi di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Utilizzato per incardinare le censure di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte in cassazione.
art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato dalla difesa quale parametro della nullità dedotta per asserita violazione del diritto di difesa e delle regole di notifica.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare una pretesa nullità/assenza di motivazione.
art. 161 c.p.p.
Interpretato nel senso che l'elezione di domicilio non può essere parcellizzata nell'ambito dello stesso procedimento: quella contenuta nell'istanza di patrocinio vale anche per il procedimento principale.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata in occasione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale al quale l'istanza si riferisce, sicché non è consentito limitare in modo frazionato gli effetti della dichiarazione a una sola fase incidentale dello stesso procedimento.
- La notifica degli atti al difensore domiciliatario è regolare quando il domicilio è stato validamente eletto; la successiva doglianza sulla mancata conoscenza personale dell'atto è infondata se il sistema notificatorio previsto dalla legge è stato rispettato.
- La mancata traduzione dell'imputato detenuto non determina nullità quando le udienze interessate siano meri rinvii privi di attività istruttoria e, comunque, quando risulti una rinuncia alla partecipazione non revocata espressamente nelle udienze successive.
- La rinuncia del detenuto a comparire in udienza conserva efficacia per le udienze successive fino a revoca espressa: grava sull'interessato l'onere di manifestare in modo chiaro e nelle forme di legge la volontà di essere nuovamente tradotto.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del materiale probatorio; il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione delle sentenze di merito e indicare specifiche illogicità o violazioni di legge.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già formulate in appello senza misurarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su un compendio probatorio coerente, incluse risultanze peritali e elementi esterni convergenti, la censura di vizio motivazionale non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del fatto.
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