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Ordinanza

Ordinanza n. 815/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento protocollo N. -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta – SM- Ufficio Personale, notificato in data -OMISSIS-, alle ore 15.45, avente ad oggetto l'accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; 2 - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O PROPORRE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE SEGUENTI NORME • DL 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021; • DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021; • DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022; NONCHÉ PER LA CONDANNA Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202201108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione militare ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla disciplina emergenziale anti-COVID-19 e lo ha sospeso dal servizio. Ha inoltre impugnato, chiedendone la disapplicazione, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e/o la rimessione alla Corte costituzionale, le disposizioni dei decreti-legge n. 44/2021, n. 127/2021, n. 172/2021 e delle relative leggi di conversione, deducendone l'incompatibilità con il diritto dell'Unione e chiedendo il risarcimento dei danni. Il giudizio, inizialmente instaurato dinanzi al TAR Lazio, è stato riassunto presso il TAR Piemonte dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale del TAR Lazio e la successiva decisione del Consiglio di Stato sul regolamento di competenza. In vista dell'udienza di merito, il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali già sottoposte dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 887/2024, riguardanti la compatibilità con il diritto UE dell'estensione dell'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del provvedimento di sospensione, la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, le eventuali questioni di costituzionalità o la domanda risarcitoria. Rilevato che nel giudizio sono state dedotte questioni analoghe a quelle già sottoposte dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia e richiamati i principi dell'Adunanza plenaria n. 28/2014 e n. 4/2024, nonché la rilevanza generale delle pronunce della Corte di giustizia, ha disposto la sospensione impropria del giudizio fino alla decisione della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali indicate. Dopo la pubblicazione della decisione europea, le parti dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., con decorrenza del termine dalla pubblicazione della pronuncia. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone alle parti, dopo la decisione della Corte di giustizia, la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza; il termine decorre dalla pubblicazione della pronuncia europea.

  • d.l. 44/2021

    Disciplina l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, comprese le disposizioni estese al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

  • d.l. 172/2021

    Ha introdotto l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, disposizione la cui compatibilità con il diritto UE è oggetto delle questioni pregiudiziali.

  • d.l. 127/2021

    Indicato tra gli atti normativi impugnati dal ricorrente nell'ambito della disciplina emergenziale sulla certificazione verde e sul lavoro pubblico e privato.

  • l. 76/2021

    Legge di conversione del d.l. n. 44/2021, impugnata dal ricorrente.

  • l. 106/2021

    Indicata tra le disposizioni impugnate dal ricorrente.

  • l. 165/2021

    Legge di conversione del d.l. n. 127/2021, indicata tra le disposizioni impugnate.

  • l. 3/2022

    Legge di conversione del d.l. n. 172/2021, indicata tra le disposizioni impugnate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando in un giudizio amministrativo sono dedotte questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione analoghe a quelle già sottoposte alla Corte di giustizia in altro procedimento, il giudice può disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia europea, qualora questa possa incidere sulla decisione della controversia.
  • La sospensione impropria può essere disposta anche in ragione dell'esigenza di assicurare coerenza nell'applicazione giudiziaria del diritto dell'Unione e tenendo conto della portata generale delle pronunce della Corte di giustizia, suscettibili di trascendere il singolo processo nel quale sono rese.
  • Dopo la pubblicazione della decisione della Corte di giustizia che ha determinato la sospensione, è onere delle parti presentare l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.; il relativo termine decorre dalla pubblicazione della pronuncia europea.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEmergenza sanitariaRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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