Cassazione Civile, Ordinanza n. 22019/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato per opere di manutenzione ordinaria delle aree a verde di un'azienda ospedaliera, eseguito nell'ambito di un contratto aperto con previsione di durata e limite di importo. L'appaltatrice ha chiesto il pagamento di somme ulteriori rispetto al corrispettivo originario, sostenendo di aver eseguito lavorazioni aggiuntive oltre il prezzo inizialmente pattuito e di aver formulato tempestiva riserva sul conto finale, ricevendo dal direttore dei lavori un parere favorevole con riconoscimento di una somma ulteriore. La committente ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione e l'infondatezza della domanda. Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo applicabile una disciplina speciale che consentiva al RUP di autorizzare ulteriori spese entro certi limiti. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione della stazione appaltante, affermando che le varianti non rientravano nei casi consentiti dalla disciplina generale richiamata dal capitolato, che mancava l'approvazione dell'organo decisionale della stazione appaltante e che non ricorrevano i presupposti dell'arricchimento senza causa, trattandosi di lavori aggiuntivi eseguiti unilateralmente dall'appaltatore. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i lavori aggiuntivi erano stati autorizzati dal direttore dei lavori, il quale era anche RUP, e che l'azienda ne aveva tratto utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, in tema di appalti pubblici, i lavori extra-contratto non previamente autorizzati possono dare luogo a compenso solo in presenza di specifiche condizioni, tra cui la tempestiva riserva, la qualificazione come indispensabili in collaudo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione e il rispetto dei limiti di spesa approvati. Nel caso concreto, la mera autorizzazione successiva del direttore dei lavori non equivaleva al riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente, essendo necessario l'intervento dell'organo decisionale competente e dovendo comunque rispettarsi il limite massimo di spesa. Inoltre, poiché le opere erano state eseguite in violazione di uno specifico precetto normativo che escludeva aumenti di prezzo o indennità per variazioni non richieste, non era esperibile l'azione di arricchimento senza causa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione generale di arricchimento non è accoglibile quando l'appaltatore pretenda il compenso per lavorazioni aggiuntive eseguite in violazione di un precetto che esclude espressamente aumenti di prezzo o indennità; il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente non è requisito dell'azione, ma nel caso concreto mancava comunque il riconoscimento valido da parte dell'amministrazione competente.
art. 342, comma 2, della legge n. 2248, all. F, del 1865
Per le variazioni non richieste l'appaltatore non può pretendere alcun aumento di prezzo o indennità; la norma è stata letta come esclusione espressa anche del ricorso all'azione di arricchimento senza causa per varianti arbitrarie.
art. 25 l. n. 109/94
Il capitolato richiamava la disciplina generale degli appalti pubblici, che ammette le varianti solo nei casi tassativamente previsti e non per modificazioni unilateralmente eseguite dall'appaltatore.
art. 134 d.p.r. n. 544/99
Le varianti dovevano essere approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante; l'autorizzazione tardiva del RUP non era sufficiente a legittimare il pagamento dei lavori non autorizzati.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nei lavori extra-contratto eseguiti nell'ambito di un appalto pubblico, il compenso non spetta automaticamente per il solo fatto che l'opera sia stata realizzata o che abbia arrecato utilità alla stazione appaltante; occorre verificare il rispetto della disciplina speciale sulle varianti e dei limiti di spesa.
- L'azione di arricchimento senza causa contro la pubblica amministrazione richiede la prova dell'arricchimento oggettivo, ma può essere esclusa quando l'arricchimento sia stato imposto in violazione di un divieto normativo espresso che ne impedisce il pagamento.
- La successiva autorizzazione del direttore dei lavori non equivale di per sé a un valido riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione, se l'ordinamento o il capitolato richiedono l'intervento dell'organo competente e il rispetto dell'iter autorizzatorio.
- In materia di appalto pubblico, le varianti arbitrarie dell'appaltatore non danno diritto né all'aumento del prezzo contrattuale né all'indennizzo ex art. 2041 c.c. quando una norma speciale lo esclude espressamente.
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