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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05576/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una condanna per ricettazione di un motore ritenuto di provenienza delittuosa. La difesa ha censurato l'affermazione della Corte d'appello sulla provenienza illecita del bene, sostenendo in sostanza che tale ricostruzione non fosse corretta. La Cassazione rileva però che il ricorrente non si è confrontato in modo adeguato con le argomentazioni della decisione impugnata, che valorizzava: l'assenza di una fattura di acquisto del pezzo, l'evidente abrasione del motore, la non corrispondenza al modello originale e la mancanza di una spiegazione ragionevole sul possesso del bene. Le doglianze sono state ritenute dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La sentenza presuppone la configurabilità della ricettazione in presenza di elementi oggettivi sintomatici della provenienza delittuosa del bene e dell'assenza di una ragionevole giustificazione del possesso.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure mirano a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte censure che richiedano una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • La ritenuta provenienza delittuosa di un bene può essere desunta da indici sintomatici quali l'assenza di documentazione d'acquisto, l'alterazione materiale del bene e la sua difformità rispetto al modello originario, specie se il detentore non fornisce una spiegazione plausibile del possesso.
  • La deduzione difensiva che non si misuri con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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