Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il contribuente, socio di una s.a.s., aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005, emesso in conseguenza di un precedente accertamento notificato alla società, a sua volta fondato su un PVC della Guardia di finanza che aveva disconosciuto costi per euro 21.635,00 ritenendoli riferiti a operazioni inesistenti. Il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello il contribuente aveva dedotto l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’inesistenza delle fatture e la nullità della decisione per non avere considerato la sentenza del GUP di proscioglimento nel parallelo procedimento penale per utilizzo di fatture false. La Cassazione, prima ancora di esaminare nel merito i due motivi, ha rilevato d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio, soggetti litisconsorti necessari nelle controversie sui redditi delle società di persone.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo preliminare sul litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza impugnata e anche quella di primo grado, dichiarando la nullità dell’intero giudizio per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto, in diversa composizione, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l’uso di presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti ai fini dell’accertamento dell’inesistenza delle fatture; la Corte non entra nel merito di tale doglianza per la declaratoria di nullità processuale.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte non ne valuta la fondatezza nel merito.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati come norme processuali la cui violazione sarebbe derivata dalla motivazione ritenuta insufficiente o errata; la Corte non si pronuncia sul punto per la nullità del giudizio.
art. 132 c.p.c.
richiamato per la pretesa nullità della sentenza per carenza di motivazione; non esaminato nel merito.
art. 370, primo comma, c.p.c.
citato per rilevare che l’Agenzia delle entrate non aveva depositato e notificato un controricorso, ma solo una nota di costituzione priva degli effetti del controricorso.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ritenuto norma che impone l’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari inscindibili, come quelli relativi ai redditi delle società di persone e all’automatica imputazione ai soci.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come disposizione che consente la riunione dei giudizi, menzionata incidentalmente nel quadro del litisconsorzio necessario.
art. 39 comma 12 d.l. 6 luglio 2011, n. 98
richiamato per dare atto della definizione della lite da parte della società; non incide sull’esito del giudizio del socio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di società di persone, la lite è inscindibile tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
- L’omessa partecipazione al giudizio di uno o più litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell’intero processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il giudizio è nullo per difetto di litisconsorzio necessario, la Corte può cassare sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e rinviare al giudice competente per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
- Le doglianze di merito sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni o sulla rilevanza del proscioglimento penale restano assorbite se emerge un vizio processuale radicale che impedisce l’esame del merito.
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