Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di ricettazione di un'opera d'arte (De Pisis) commessa nel luglio 2007. Il ricorrente deduceva: a) estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello; b) mancanza dell'elemento materiale e del dolo del reato di ricettazione poiché Mascheroni si sarebbe limitato a fare da tramite per restituire il quadro alla Polizia Giudiziaria e non ad acquisirne la disponibilità per trattenerlo o per ottenere un profitto; inoltre denuncia che la corte avrebbe erroneamente presunto la consapevolezza della provenienza illecita e invertito l'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (prescrizione) perché la recidiva specifica reiterata riconosciuta in capo all'imputato ha impedito il maturare del termine di prescrizione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente dimostrato l'elemento materiale della ricettazione né la consapevolezza della provenienza illecita con il fine di trarne profitto. In particolare la condotta consistente nel prendere in consegna l'opera per consegnarla alla P.G. è stata valutata incompatibile, secondo la Cassazione, con l'acquisto o la intermediazione finalizzata al profitto tipici della ricettazione. La sentenza è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio sui punti indicati.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La norma è interpretata come comprensiva di una pluralità di condotte successive al reato presupposto (acquisto, ricezione, occultamento, intermediazione) che integrano la ricettazione solo se operate con la consapevolezza dell'origine illecita del bene e con il fine specifico di trarne profitto. Il dolo è qualificato come "misto": generico circa la coscienza di ricevere cose provenienti da delitto e specifico circa lo scopo di procurare profitto a sé o ad altri.
Massime di principio
- Per integrare la ricettazione occorre dimostrare sia l'elemento materiale (acquisto, ricezione, occultamento o intermediazione nell'acquisto) sia il dolo: consapevolezza dell'origine illecita e finalità di trarne profitto.
- La semplice presa in consegna di un bene al fine di restituirlo alla Polizia Giudiziaria, se provata, può essere incompatibile con la fattispecie di ricettazione.
- L'onere di provare la consapevolezza della provenienza illecita e l'intenzione di profitto grava sull'accusa; non è ammissibile un'inversione dell'onere della prova che imponga all'imputato di dimostrare la sua non colpevolezza.
- La qualificazione del "profitto" deve essere specificamente motivata: promesse generiche di favori non sostituiscono la prova che al momento della ricezione il soggetto perseguiva un vantaggio connesso alla detenzione o circolazione dell'opera.
- La ricorrenza della recidiva specifica può incidere sui termini di prescrizione e impedire l'estinzione del reato anche in presenza di interruzioni procedimentali.
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