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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02757/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di pagamento del compenso per 1.116,04 ore di straordinario festivo asseritamente svolte da una dipendente pubblica addetta ai servizi di vigilanza. La Corte d’appello aveva riconosciuto il credito solo in misura inferiore, ritenendo che l’ordine di servizio del 17 giugno 2014 non costituisse autorizzazione preventiva allo straordinario, ma facesse rinvio a una futura eventuale autorizzazione; perciò il lavoro festivo sarebbe stato non autorizzato e compensabile solo con riposi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denuncia, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1375 e 2697 c.c., 36 e 111 Cost. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prestazione domenicale era resa nell’ambito di una turnazione predisposta dal datore, dopo esaurimento dell’orario normale settimanale, e che la programmazione oraria equivaleva a una disposizione espressa o quantomeno implicita di straordinario; inoltre l’ordine di servizio mostrava l’essenzialità del lavoro festivo per il servizio. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamentando una contraddizione tra il riconoscimento della necessità del lavoro festivo per il servizio e l’esclusione della sua monetizzabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o contraddittoria in modo decisivo, poiché la Corte territoriale aveva coerentemente interpretato l’ordine di servizio come non contenente una predeterminazione del monte ore eccedente e come rinviante a una futura autorizzazione. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che il diritto al compenso per straordinario non richiede necessariamente un’autorizzazione formale, potendo risultare anche da autorizzazione tacita o implicita desumibile dall’organizzazione del lavoro predisposta dal datore, purché la prestazione non sia svolta insciente o prohibente domino. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà verificare se il lavoro festivo debba essere qualificato come straordinario oppure come prestazione ordinaria prevista dalla contrattazione collettiva per il personale turnista, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle risultanze di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull’onere della prova nella pretesa di compenso per straordinario.

  • art. 36 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente per il lavoro prestato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel lamentare il vizio motivazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente.

Massime di principio

  • Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere considerate autorizzate anche in forma tacita o implicita, quando risultino dalla concreta organizzazione del lavoro predisposta dal datore e non siano svolte insciente o prohibente domino.
  • Ai fini del riconoscimento del compenso per straordinario non è sempre necessario un atto formale di autorizzazione, essendo sufficiente il consenso datoriale desumibile dal contesto organizzativo e dall’assetto dei turni.
  • Quando la disciplina collettiva o l’organizzazione del servizio lascia incerto se la prestazione festiva integri straordinario oppure ordinaria prestazione turnista, il giudice di merito deve accertare in concreto la natura del lavoro svolto sulla base delle risultanze probatorie.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo; non sussiste tale vizio se la decisione spiega coerentemente perché un atto di servizio non valga come autorizzazione preventiva allo straordinario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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