Sentenza n. 4119/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3150/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 21734/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola LUCARELLI;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2018/2019 e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore antistatario hanno promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando l’inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La sentenza presupposta aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, e aveva condannato il Ministero all’attivazione della carta nonché al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale dell’amministrazione, separatamente dalla docente e dall’avvocato, il 23 gennaio 2025. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 21 agosto 2025. I ricorrenti hanno quindi dedotto sia la mancata attivazione della carta elettronica sia il mancato pagamento delle spese di lite, dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, rilevando la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997, tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, attivando la Carta elettronica in favore della docente per l’importo riconosciuto e corrispondendo al difensore antistatario le spese di lite dovute. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione e precisando che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è procedibile quando il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997.
- Quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza esecutiva del giudice ordinario e l’inottemperanza non sia controversa, il giudice amministrativo deve ordinare l’esecuzione integrale delle statuizioni contenute nel titolo, comprese quelle relative all’attivazione di una prestazione e al pagamento delle spese di lite.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione e assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell’amministrazione competente non comporta la liquidazione di un compenso autonomo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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