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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01729/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2010, emesso con riferimento a due fatture emesse da un fornitore nei confronti della società contribuente. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che le operazioni fatturate fossero effettive, sulla base dell'esistenza dell'impianto inceneritore oggetto delle fatture, della regolarità dei pagamenti tramite bonifici e della congruità del prezzo, desumendone anche la buona fede della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, 75 e 109 d.P.R. 917/1986 e art. 14 l. 537/1993, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'inconoscibilità, da parte della contribuente, della situazione soggettiva del fornitore e, in sostanza, la mala fede della destinataria delle fatture.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria provare l'inesistenza dell'operazione, anche per presunzioni; solo dopo tale prova il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria. Nel caso deciso, la CTR si era attenuta correttamente ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio, avendo rilevato che l'Ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e che gli elementi valorizzati dal giudice di merito deponevano per l'effettività delle stesse e per la buona fede della contribuente. Le ulteriori censure dell'Agenzia sono state considerate, nella sostanza, dirette a sollecitare una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina il riparto dell'onere della prova; in tema di IVA, l'Amministrazione che contesti operazioni oggettivamente inesistenti deve provare l'inesistenza dell'operazione, mentre il contribuente è tenuto alla prova contraria solo dopo che tale onere sia stato assolto.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare la fittizietà o l'inesistenza dell'operazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base normativa del diritto alla detrazione IVA, subordinato alla effettività dell'operazione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel contesto della regolarità formale delle fatture IVA.

  • art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel combinato disposto indicato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    per la deduzione dei costi inerenti è necessaria la regolare documentazione; in caso di operazioni ritenute inesistenti, l'onere di provare la fittizietà grava sull'Amministrazione.

  • art. 14 l. n. 537 del 1993

    richiamato nel quadro della deducibilità dei costi relativi ad operazioni contestate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per dedurre violazione di legge in cassazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare la mancata esecuzione dell'operazione; non le è richiesto di dimostrare anche la mala fede del contribuente, poiché la buona fede non è configurabile ove l'operazione sia provata come inesistente.
  • La prova dell'inesistenza dell'operazione può essere fornita dall'Ufficio anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano idonei a sorreggere la contestazione.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e l'utilizzo di bonifici o altri mezzi di pagamento non bastano, di per sé, a dimostrare l'effettività di un'operazione che l'Amministrazione abbia provato essere fittizia.
  • Se l'Amministrazione deduce operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la consapevolezza del destinatario o la sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza; solo dopo tale dimostrazione si sposta sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto mediante la formale deduzione di violazione di legge, quando la censura miri in sostanza a rimettere in discussione il merito accertato dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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