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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti con l’istanza del 18.12.2025, e quindi a visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l’esercizio del diritto di accesso al ricorrente;

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per accertare il proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 18 dicembre 2025 e per ottenere la condanna dell’amministrazione a consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti. Il TAR ha rilevato che l’Istituto Comprensivo e il Ministero non si erano costituiti e che la notificazione telematica del ricorso, effettuata all’indirizzo PEC dell’Istituto, era stata eseguita nei confronti dell’amministrazione anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in violazione delle modalità previste per i giudizi nei quali è parte un’amministrazione statale. Il vizio è stato qualificato come nullità della notificazione, non come inesistenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso. Ha ritenuto nulla, ma rinnovabile, la notificazione del ricorso introduttivo, richiamando l’art. 11 del R.D. n. 1611/1933 e la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha escluso la necessità di valutare l’imputabilità del vizio al notificante ai fini della rinnovazione prevista dall’art. 44, comma 4, c.p.a. Ha quindi ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso l’indirizzo PEC indicato in motivazione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, e di depositare la prova dell’avvenuto adempimento entro gli ulteriori dieci giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 17 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    i ricorsi (…) e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. (…) Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio

    La notificazione degli atti introduttivi dei giudizi amministrativi nei confronti delle amministrazioni statali deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato; la violazione della modalità determina nullità, rilevabile anche d’ufficio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La notificazione nulla del ricorso deve essere rinnovata entro il termine perentorio assegnato dal giudice; la rinnovazione non è subordinata alla valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla a una valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi nei quali è parte un’amministrazione statale, la notificazione del ricorso introduttivo deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato, secondo l’art. 11 del R.D. n. 1611/1933; la notificazione direttamente all’amministrazione è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione del ricorso introduttivo, quando il destinatario sia comunque individuabile, consente al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., senza subordinare tale rimedio alla verifica dell’imputabilità del vizio al notificante.
  • Quando viene ordinata la rinnovazione della notificazione, il giudice può assegnare un termine perentorio per l’adempimento e un ulteriore termine perentorio per il deposito della relativa prova; la causa resta interlocutoria sino alla verifica dell’incombente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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