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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18225/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per tentato furto aggravato, deducendo: (1) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sostenendo che il supermercato era dotato di dispositivi anti-taccheggio e personale di controllo e chiedendo la riqualificazione del fatto e l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis; (2) che, anche ammettendo l'aggravante, il giudizio di comparazione non avrebbe dovuto influire sulla determinazione della pena base e quindi avrebbe dovuto consentire l'applicazione dell'art. 131-bis; (3) che è applicabile l'attenuante di cui all'art. 61, n. 6 cod. pen. per l'offerta reale di risarcimento comprovata da raccomandata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante di esposizione alla pubblica fede, richiamando il principio secondo cui nei supermercati self-service la vigilanza non è continua e pertanto sussiste l'aggravante ex art. 625, n.7. Ha escluso la possibilità di considerare, ai fini della determinazione della pena, il bilanciamento ex art. 69 quando si applica l'art. 131-bis (richiamando il quarto comma dell'art. 131-bis), e ha ritenuto non provata la ricezione da parte della persona offesa della raccomandata con l'offerta riparatoria, per cui l'attenuante ex art. 61 n.6 non è stata riconosciuta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede si applica anche quando la merce è sottratta dai banchi di un supermercato self-service, poiché la vigilanza esercitata dal personale è generalmente occasionale e non costituisce una custodia continua idonea ad escludere l'aggravante.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    quarto comma, ultimo periodo

    Ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento ex art. 69; pertanto la possibilità di applicare la causa di non punibilità o le misure di favore previste dall'art. 131-bis è disciplinata indipendentemente dal bilanciamento che coinvolga aggravanti e attenuanti non ad effetto speciale.

  • art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen.

    L'attenuante prevista per la riparazione del danno richiede prova della effettiva conoscenza/reclutamento dell'offerta da parte della persona offesa; una raccomandata non efficacemente dimostrata come ricevuta non consente di ottenere l'attenuante.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come tentato reato (tentativo), confermando la natura di tentato furto nella fattispecie.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto richiamata nella ricostruzione dei fatti e nella possibile riqualificazione prospettata dai ricorrenti.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte ha precisato che, per la determinazione della pena in presenza di art. 131-bis, il bilanciamento ex art. 69 non rileva ai fini indicati dal quarto comma dell'art. 131-bis.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Pubblico Ministero e disciplina la facoltà/obbligo di discussione orale; la Corte annota che le parti non hanno chiesto discussione orale e che è stata prodotta requisitoria scritta del Procuratore Generale.

Massime di principio

  • Nei supermercati self-service l'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625, n.7) si applica di norma, salvo prova che sulla merce sia esercitata una custodia continua e diretta; una vigilanza saltuaria o a campione non è sufficiente per escluderla.
  • Per ottenere benefici previsti dall'art. 131-bis (es. non punibilità o trattamento favorevole), è necessario valutare attentamente la struttura delle aggravanti e delle attenuanti: il giudizio di bilanciamento ex art. 69 non incide sul computo della pena nei limiti previsti dal quarto comma dell'art. 131-bis.
  • L'offerta di risarcimento come attenuante ex art. 61, n.6 richiede prova certa della conoscenza da parte della persona offesa (es. ricevuta inequivoca). La semplice spedizione di una raccomandata, se non documentata come ricevuta, può non essere sufficiente.
  • In Cassazione le censure di fatto (travisi o valutazioni probatorie) necessitano di specifica e puntuale indicazione degli atti processuali contestati: eccezioni generiche o non supportate da riferimenti documentali sono normalmente respinte come inammissibili o infondate.
  • Quando si propone la riqualificazione del fatto (es. ritenere il reato non aggravato), è essenziale produrre e indicare elementi probatori precisi che dimostrino la sussistenza delle condizioni escludenti l'aggravante (es. prova di custodia continua della merce nel punto vendita).

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