Cassazione Penale, Sentenza n. 17191/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (furto aggravato con effrazione e violenza sulle cose) pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio e poi dalla Corte d'Appello di Milano. Il motivo unico dedotto dal difensore contestava la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato (processo celebrato in sua assenza), sostenendo che la notifica degli atti era stata effettuata presso il difensore d'ufficio scelto dall'imputato nel corso delle indagini senza che fosse stata instaurata una reale e effettiva relazione professionale utile a garantire la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; quindi mancava la prova che il convenuto avesse effettivamente ricevuto la vocatio in iudicium contenente l'indicazione dell'imputazione, del giorno e del luogo del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha disposto l'annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata che di quella di primo grado. Il Collegio ha ritenuto sussistere una nullità assoluta, poiché il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia senza accertare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato né l'esistenza di un rapporto professionale con il difensore domiciliatario. Ha richiamato il nuovo quadro normativo (anche post legge n.67/2014) che consente il processo in absentia solo se è certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione; in mancanza il giudice deve disporre la notificazione personale ad opera della polizia giudiziaria o la sospensione del processo. Per queste ragioni la sentenza è annullata e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Busto Arsizio per il prosieguo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Definisce il delitto di furto, ossia l'asportazione di cosa mobile altrui con l'intento di trarne profitto; norma sostanziale contestata in primo grado.
Codice penale, art. 625 n.2
Prevede le circostanze aggravanti del furto, qui richiamata per la maggiore gravità del reato (es. furto con effrazione).
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Norma invocata nel ricorso come norma processuale a pena di nullità collegata alle notifiche e alle garanzie difensive; il ricorso si fonda sull'inosservanza delle norme di notificazione e conoscenza del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 420-bis
Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato; è centrale nella valutazione della legittimità del processo in absentia e delle condizioni richieste perché la dichiarazione sia valida.
Codice di procedura penale, art. 420-quater
Stabilisce l'obbligo del giudice, nel caso di dubbio sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato, di ordinare la notificazione personale ad opera della polizia giudiziaria e, se questa non è possibile, di disporre la sospensione del processo.
Codice di procedura penale, art. 415-bis
Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; nel caso di specie l'imputato aveva ricevuto tale avviso e aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio al momento della notifica.
Codice di procedura penale, art. 629-bis
Norma collegata alla rescissione del giudicato per vizi relativi alla celebrazione del processo in assenza; citata per spiegare che anche in tale ipotesi rileva la necessità della conoscenza effettiva del procedimento.
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)
Modifiche legislative che hanno eliminato il processo contumaciale e hanno reso più rigorosi i requisiti per celebrare processi in assenza, adeguando l'ordinamento agli standard internazionali; ha introdotto il principio della 'incolpevole' mancata conoscenza come criterio centrale.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 162, comma 4-bis)
Riferimento normativo relativo all'elezione di domicilio presso il difensore; la giurisprudenza ha precisato che l'elezione non basta se anteriore a certe modifiche, e che va comunque verificata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale.
Cassazione, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza richiamata che afferma che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento.
Cassazione, Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021 (Georgieva)
Ulteriore precedente che dichiara la nullità assoluta della notifica al difensore domiciliatario quando non è stata verificata l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o l'esistenza di elementi che garantiscano la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato è lecita solo se è provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione; la sola notifica formale al difensore domiciliatario non è sufficiente.
- L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, in assenza di rapporti professionali concreti, non costituisce prova certa della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Se sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento, il giudice deve ordinare la notificazione personale ad opera della polizia giudiziaria; se ciò non è possibile, il processo deve essere sospeso.
- La mancata verifica dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato comporta nullità assoluta delle decisioni adottate in sua assenza, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
- I giudici devono esaminare elementi fattuali (comunicazioni del difensore, richieste di contatto, mancata instaurazione di rapporti) per valutare la validità della contumacia prima di procedere al giudizio in absentia.
- In presenza di notifica presso difensore domiciliatario nominato, l'autorità giudicante dovrà accertare, anche tramite atti istruttori, che il difensore abbia effettivamente contattato l'assistito o che siano presenti elementi idonei a dimostrare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento.
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