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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09715/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La pronuncia riunisce tre procedimenti strettamente connessi. Nel primo, l'Agenzia delle entrate impugnava la decisione resa in sede di ottemperanza dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che l'aveva condannata a pagare al contribuente una somma rilevante a titolo di capitale e interessi in esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, nominando anche un commissario ad acta. L'Agenzia proponeva otto motivi: tra essi deduceva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza per mancata precisa indicazione della sentenza da eseguire; inoltre censurava la motivazione della decisione di merito, sostenendo che il giudice non aveva considerato l'eccezione di avvenuti pagamenti parziali intervenuti dopo la messa in mora. Nel secondo procedimento, l'Agenzia impugnava la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione della decisione di ottemperanza, ritenendo insussistenti i presupposti della revocazione, in particolare la dedotta scoperta di nuovi documenti. Nel terzo procedimento, era il contribuente, quale unico erede della parte originaria, a impugnare l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere, sulla base della relazione finale del commissario ad acta che attestava l'avvenuta esecuzione della sentenza. La Corte ha riunito i ricorsi. Ha respinto il motivo sull'indeterminatezza della sentenza ottemperanda, ritenendo chiaro dal ricorso quale fosse il titolo da eseguire. Ha invece accolto il motivo sulla motivazione apparente: la sentenza di ottemperanza non aveva dato conto dei pagamenti parziali allegati dall'Agenzia e risultanti anche dagli atti di parte, limitandosi ad affermazioni generiche e non intelligibili; ciò integra nullità per motivazione solo apparente. Per effetto dell'accoglimento di tale motivo sono stati assorbiti gli altri motivi del primo ricorso. La cassazione della sentenza di ottemperanza ha poi reso privi di interesse e quindi inammissibili il ricorso dell'Agenzia contro la sentenza di revocazione e il ricorso dell'erede contro l'ordinanza di estinzione del giudizio di ottemperanza, poiché quest'ultima dipendeva dalla sentenza cassata.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate nel primo procedimento, ha respinto il quarto motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, e ha cassato con rinvio la sentenza di ottemperanza alla Corte di giustizia tributaria di primo grado anche per le spese. Ha dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso dell'Agenzia nel secondo procedimento e il ricorso del contribuente-erede nel terzo procedimento. La ragione decisiva è che la sentenza di ottemperanza era affetta da motivazione apparente, non avendo considerato un fatto decisivo e documentato, ossia i pagamenti parziali eseguiti dall'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso per ottemperanza deve consentire di individuare con chiarezza il titolo giudiziale da eseguire; nel caso concreto la sentenza ottemperanda era desumibile senza incertezze dagli atti, sicché l'eccezione di inammissibilità è stata respinta.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La decisione deve essere sorretta da una motivazione effettiva e intellegibile; la mancata considerazione di un fatto decisivo allegato e risultante dagli atti rende la motivazione solo apparente e quindi nulla.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Il relativo motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del vizio di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il relativo motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del vizio di motivazione.

  • art. 2041 c.c.

    Il relativo motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del vizio di motivazione.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    L'ordinanza di estinzione del giudizio di ottemperanza è stata ritenuta travolta dalla cassazione della sentenza da cui dipendeva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza l'inammissibilità per indeterminatezza del titolo non sussiste quando, dal ricorso e dagli atti allegati, sia comunque univocamente individuabile la sentenza da eseguire.
  • La motivazione è meramente apparente, e determina nullità della sentenza, quando non rende percepibile il ragionamento decisorio e omette di confrontarsi con un fatto decisivo dedotto e documentato dalle parti.
  • L'omessa considerazione di pagamenti parziali intervenuti medio tempore in un giudizio di ottemperanza impedisce di liquidare la somma dovuta come se l'obbligazione fosse integralmente insoddisfatta.
  • L'accoglimento del ricorso contro la decisione principale può rendere inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse le impugnazioni avverso provvedimenti strettamente dipendenti dalla sentenza cassata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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