Cassazione Penale, Ordinanza n. 05710/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/05/2025. L'unico motivo deduceva, in modo generico, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta a una pena "più alta rispetto a quella calcolata per mero errore di calcolo". La censura è stata ritenuta aspecifica e inconferente rispetto al provvedimento impugnato, poiché dalla sentenza di appello risultava che i giudici non avevano rideterminato la pena ma avevano confermato quella già stabilita in primo grado, ritenendola anzi incongrua per difetto rispetto alla fattispecie criminosa ascritta. Mancava, inoltre, la specificazione dell'asserito errore di calcolo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e coerente con il contenuto effettivo della decisione impugnata; una censura fondata su un presunto errore che non risulta dalla sentenza è aspecifica e quindi inammissibile.
- Non è configurabile un errore di calcolo della pena se il giudice di appello non ha proceduto a una nuova determinazione sanzionatoria, ma si è limitato a confermare la pena di primo grado.
- La deduzione di un vizio sul trattamento sanzionatorio richiede l'indicazione puntuale dell'errore denunciato e del passaggio decisorio da cui esso emergerebbe; formule generiche o assertive non consentono il vaglio di legittimità.
Come è indicizzato
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