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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07100/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una ditta individuale per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2008. L'Ufficio, a seguito di verifica della Guardia di Finanza presso un terzo fornitore, aveva rinvenuto documentazione extracontabile e informatica riconducibile a rapporti commerciali con il contribuente. Sulla base di tali dati e di un ricarico medio di settore del 40%, l'Amministrazione aveva ricostruito maggiori ricavi e un maggior reddito d'impresa, recuperando a tassazione imposte e sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello, annullando l'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 600/1973, e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, svalutando ingiustificatamente la documentazione extracontabile e informatica rinvenuta presso il terzo e omettendo di considerare ulteriori elementi indiziari, tra cui i rapporti commerciali pregressi, i riscontri con la contabilità esibita dal contribuente, i dati analitici riportati nei files e la sistematicità della tenuta extra-contabile lungo più annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di autosufficienza e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la CTR aveva compiuto una valutazione parziale e atomistica del materiale indiziario, trascurando una serie di circostanze decisive poste a base dell'accertamento e attribuendo alla natura informatica della contabilità extracontabile un rilievo svalutativo non condivisibile. La Corte ha ribadito che la contabilità in nero, anche se composta da files rinvenuti presso terzi, è elemento probatorio presuntivo valutabile, e che le presunzioni semplici devono essere apprezzate in modo globale e non isolato. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento induttivo quando gli elementi acquisiti, anche presuntivi, rendano inattendibile la contabilità del contribuente; la documentazione extracontabile può concorrere a fondare la ripresa a tassazione se valutata unitamente agli altri indizi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio fondato su presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere valutate secondo gravità, precisione e concordanza; il giudizio richiede una valutazione complessiva degli indizi e non atomistica.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma definitoria della prova presuntiva e del procedimento inferenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito deve valutare gli indizi nel loro complesso, secondo un giudizio globale e non atomistico, perché la gravità, precisione e concordanza si ricavano dall'interazione reciproca dei singoli elementi.
  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi, anche se in formato informatico, non è di per sé irrilevante: può costituire elemento presuntivo idoneo a sorreggere un accertamento induttivo se presenta contenuti specifici e trova riscontro in altri dati acquisiti.
  • Non è corretto escludere la prova presuntiva limitandosi a svalutare un singolo elemento o a pretendere un supplemento probatorio ulteriore quando l'Ufficio abbia già posto in evidenza una pluralità di indizi convergenti.
  • L'inattendibilità della contabilità aziendale può essere dimostrata anche tramite documentazione reperita presso terzi e attraverso il raffronto tra contabilità ufficiale e contabilità occulta o extracontabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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