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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23567/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro la propria datrice di lavoro chiedendo, da un lato, il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale (livello VI) con le relative differenze retributive anche per il periodo successivo al giugno 2015 e, dall'altro, il risarcimento del danno da demansionamento per essere stato adibito, dal dicembre 2014, a mansioni di operatore call center addetto al servizio 187, talvolta anche con periodi di inattività. Il Tribunale aveva riconosciuto il superiore inquadramento e le differenze retributive entro i limiti della prescrizione quinquennale, ma aveva respinto la domanda risarcitoria per demansionamento. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, richiamando la nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. dal 25 giugno 2015 e l'art. 42 d.lgs. 81/2008 sull'idoneità del lavoratore alle mansioni, oltre a ritenere carente l'allegazione del danno. Nel ricorso per cassazione il lavoratore aveva dedotto: omessa pronuncia sul motivo relativo alle differenze retributive successive a giugno 2015; motivazione apparente o perplessa sul rigetto della domanda di accertamento del demansionamento; violazione degli artt. 2103 c.c., 42 d.lgs. 81/2008 e 23 lett. B CCNL Telecomunicazioni; motivazione apparente sul rigetto del danno patrimoniale; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 1226 e 2103 c.c., sul danno alla professionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto fondati i profili di nullità della motivazione della sentenza d'appello, qualificando la motivazione come apparente per mancanza di spiegazioni comprensibili sia sul mancato riconoscimento delle ulteriori differenze retributive dopo il giugno 2015, sia sul rigetto della domanda di risarcimento del danno da demansionamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle differenze retributive successive al giugno 2015.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    È invocato, insieme agli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per denunciare la carenza o apparenza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è dedotta per motivazione apparente.

  • art. 111 comma 6 Cost.

    La Corte lo richiama quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, che deve rendere percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È il paradigma processuale utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione mancante/apparente.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    È il paradigma processuale per le censure di violazione di legge sostanziale (art. 2103 c.c., art. 42 d.lgs. 81/2008, artt. 2727, 2729, 1226 c.c.).

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato dalla Corte d'appello come norma applicabile alla nuova disciplina delle mansioni; nel provvedimento di legittimità rileva soprattutto come termine di raffronto per la dedotta dequalificazione e per il danno alla professionalità.

  • art. 42 d.lgs. 81/2008

    È evocato dalla Corte territoriale per affermare che il lavoratore ritenuto inidoneo dal medico competente può essere adibito a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori.

  • art. 23 lett. B CCNL Telecomunicazioni

    È richiamato nel terzo motivo di ricorso come fonte collettiva asseritamente violata nella valutazione delle mansioni e dell'inquadramento.

  • art. 2727 c.c.

    È invocato insieme all'art. 2729 c.c. per censurare il mancato riconoscimento del danno alla professionalità mediante presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    È invocato insieme all'art. 2727 c.c. per sostenere l'utilizzabilità delle presunzioni nella prova del danno da dequalificazione.

  • art. 1226 c.c.

    È richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno da demansionamento.

  • Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014

    Sono richiamate per definire le ipotesi di anomalia motivazionale che integrano nullità della sentenza.

  • Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016

    È richiamata per affermare che la motivazione è apparente quando non rende percepibili le ragioni della decisione.

  • Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016

    È richiamata a conferma dei criteri sulla motivazione apparente o perplessa.

  • Cass. n. 9105 del 2017

    È richiamata per ribadire che il giudice deve indicare gli elementi del convincimento e la loro disamina logica e giuridica.

  • Cass. n. 20921 del 2019

    È richiamata in continuità con i principi sulla motivazione omessa o apparente.

  • Cass. n. 13248 del 2020

    È richiamata per il principio secondo cui la motivazione deve superare il 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111 Cost.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e quindi impedisce il controllo sulla decisione.
  • Ricorre omessa pronuncia quando il giudice d'appello non si confronta in modo effettivo con uno specifico motivo di gravame, specie se esso riguarda un capo autonomo della domanda come le differenze retributive per un determinato periodo.
  • Nel giudizio di demansionamento, il rigetto della domanda risarcitoria non può essere sorretto da formule stereotipate o astratte, ma richiede una motivazione ancorata alla concreta vicenda lavorativa e professionale dedotta in causa.
  • Quando il riconoscimento del superiore inquadramento è già affermato, il giudice deve spiegare coerentemente le ragioni per cui esclude le conseguenze economiche ulteriori e il danno da dequalificazione, essendo insufficiente un richiamo generico alla nuova disciplina delle mansioni o all'idoneità medica alle mansioni diverse.
  • La censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 4, c.p.c. è fondata solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per un mero dissenso sulla valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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