Cassazione Penale, Sentenza n. 33674/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terza interessata)
La controversia
La ricorrente, terza estranea ai reati contestati all'ex marito, aveva chiesto la revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. su un fabbricato, un terreno e due polizze Poste Vita per un valore complessivo di 61.630,16 euro, deducendo la propria esclusiva titolarità dei beni e la loro provenienza lecita. Una precedente istanza, proposta il 26 settembre 2025 mediante incidente di esecuzione, era stata dichiarata inammissibile per tardività con ordinanza del 25 novembre 2025, qualificandola come opposizione tardiva avverso il provvedimento di confisca. La successiva istanza del 18 dicembre 2025, espressamente diretta alla revoca della confisca per circostanze decisive non conosciute o non valutate, era stata dichiarata inammissibile de plano dalla Corte d'appello di Reggio Calabria. La ricorrente ha dedotto: la violazione degli artt. 666, comma 2, e 667, comma 4, c.p.p., sostenendo che la nuova istanza prospettava questioni ed elementi non esaminati nella precedente decisione e che la tardività della prima opposizione non poteva impedire ogni tutela giurisdizionale del terzo estraneo; la violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, c.p.p. per la mancata instaurazione del contraddittorio camerale, in assenza dei presupposti per una decisione de plano; la violazione dell'art. 667, comma 4, c.p.p., in relazione all'art. 183-quater disp. att. c.p.p., quanto alla determinazione del termine per l'opposizione, ritenuto di trenta giorni, oltre alla sospensione feriale; la violazione dell'art. 666 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 CEDU e dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa e alla possibilità di far valere la propria posizione di terza estranea e la provenienza lecita dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che la preclusione derivante dall'art. 666, comma 2, c.p.p. opera allo stato degli atti e non impedisce una nuova istanza esecutiva quando siano dedotti fatti, elementi o questioni giuridiche nuovi, anche preesistenti ma non valutati nella decisione precedente. In particolare, la tardività dell'opposizione avverso il provvedimento di confisca non preclude una nuova istanza volta a dedurre l'illegittimità ab origine della misura ablativa mediante la produzione di elementi mai esaminati. La Corte d'appello, dichiarando de plano l'inammissibilità della nuova istanza, aveva impedito la valutazione degli elementi relativi alla titolarità dei beni e alla loro asserita provenienza lecita. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p.
Norma indicata quale base della confisca riguardante i beni oggetto dell'istanza di revoca.
art. 666, comma 2, c.p.p.
La preclusione alla riproposizione di una richiesta già rigettata opera allo stato degli atti e non impedisce una nuova istanza fondata su fatti o questioni non esaminati in precedenza.
art. 666, commi 3 e 4, c.p.p.
Richiamati in relazione all'instaurazione del contraddittorio camerale e ai presupposti della decisione de plano.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Richiamato in relazione all'opposizione al provvedimento emesso in sede esecutiva e alla sua tardività.
art. 670 c.p.p.
Indicato quale disposizione in base alla quale era stato proposto il precedente incidente di esecuzione.
art. 183-quater disp. att. c.p.p.
Invocato dalla ricorrente quale disposizione speciale applicabile al termine per proporre opposizione.
art. 676 c.p.p.
Richiamato nel quadro della disciplina dei provvedimenti definitivi sulle misure di sicurezza patrimoniali emessi in sede esecutiva.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Richiamato dalla giurisprudenza citata quale disciplina previgente della confisca dei beni patrimoniali e della relativa revoca in sede esecutiva.
art. 24 Cost.
Utilizzato quale parametro di tutela del diritto di difesa, ostativo a un'interpretazione che renda definitivamente intangibile una confisca mai esaminata nel merito rispetto agli elementi nuovi.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro di giusto processo e contraddittorio nel quadro della tutela contro una confisca adottata senza effettiva valutazione delle deduzioni della parte.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa quale parametro convenzionale del diritto a un equo processo.
art. 13 CEDU
Richiamato dalla difesa quale parametro convenzionale del diritto a un ricorso effettivo.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
Richiamato dalla difesa in relazione alla tutela dei beni oggetto della confisca.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la preclusione derivante dall'art. 666, comma 2, c.p.p. opera rebus sic stantibus, cioè soltanto in relazione allo stato degli atti e delle questioni già esaminati, e non impedisce una nuova istanza fondata su fatti o questioni giuridiche nuovi.
- La preclusione esecutiva non opera quando la nuova istanza prospetti circostanze di fatto sopravvenute o preesistenti ma non conosciute o non valutate, oppure nuove questioni di diritto, idonee a incidere sulla sussistenza o sulla corretta valutazione dei presupposti della decisione precedente.
- La tardività dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. contro un provvedimento di confisca non impedisce, di per sé, una nuova istanza esecutiva diretta a dedurre l'illegittimità ab origine della confisca mediante elementi mai valutati.
- Quando la nuova istanza esecutiva introduce elementi nuovi relativi alla titolarità dei beni confiscati o alla provenienza lecita degli stessi, il giudice non può dichiararla inammissibile come mera riproposizione senza esaminare la novità e la rilevanza delle deduzioni.
- L'interpretazione della disciplina dell'incidente di esecuzione deve evitare che una confisca adottata senza contraddittorio e senza valutazione di merito degli elementi offerti dalla parte divenga definitivamente intangibile, in contrasto con il diritto di difesa e con le garanzie del giusto processo.
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