Ordinanza n. 238/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 4361 del 19.2.2026 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Otranto di diniego dell’istanza di permesso di costruire per “l’ampliamento di una abitazione rurale ai sensi della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii., sistemazioni esterne e realizzazione di una piscina” sul terreno in località Frassanito in catasto al Fg. 2 p.lla 812 (ora 1244), presentata in data 3.11.2020; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza riportata nella nota prot. n. 43446 del 12.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per l’ampliamento di un’abitazione rurale, la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione di una piscina
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire relativo a un intervento edilizio in località Frassanito, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che le ragioni poste a fondamento del diniego non fossero coerenti con quelle previamente comunicate dall’amministrazione e non derivassero dalle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando, a un sommario esame, il fumus boni iuris con specifico riferimento alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il Collegio ha rilevato che le motivazioni del diniego non apparivano coerenti con quelle indicate nella comunicazione dei motivi ostativi del 12 dicembre 2025 e non risultavano scaturire dalle osservazioni dell’istante acquisite il 2 gennaio 2026. È stato ravvisato anche il periculum in mora. In luogo della mera sospensione dell’efficacia dell’atto, il TAR ha ordinato al Comune di Otranto di riesaminare motivatamente il diniego, dando conto delle circostanze di fatto e di diritto evidenziate dalla ricorrente, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, a carico della ricorrente. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica dell’aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impone all’amministrazione di confrontarsi con le osservazioni dell’istante; le ragioni del diniego devono risultare coerenti con i motivi ostativi previamente comunicati e con l’esito del contraddittorio procedimentale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda cautelare accolta.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato nella violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 quando il diniego finale sia fondato su motivazioni non coerenti con quelle indicate nel preavviso di rigetto e non riconducibili alle osservazioni presentate dall’interessato.
- Il contraddittorio procedimentale instaurato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 richiede che l’amministrazione valuti effettivamente le osservazioni dell’istante e mantenga coerenza tra i motivi ostativi comunicati e le ragioni del provvedimento finale.
- Quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare ordinando all’amministrazione il riesame motivato dell’atto impugnato entro un termine determinato, anziché limitarsi a sospenderne l’efficacia.
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