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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22433/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. La lite nasce da una ripresa fiscale fondata, secondo la CTR, su operazioni immobiliari contestate e su movimentazioni bancarie, anche su conti intestati al coniuge, a fronte di redditi dichiarati ritenuti esigui. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità/inesistenza della notificazione dell'avviso, sostenendo che l'Ufficio avesse usato un procedimento notificatorio non corretto e che fosse inapplicabile l'art. 156 c.p.c. agli atti impositivi. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione dell'avviso per mancata allegazione dell'allegato A richiamato nell'atto, ritenendo insufficiente la sola descrizione del suo contenuto. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha denunciato vizi motivazionali ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa o insufficiente valutazione della documentazione prodotta, per la pretesa errata ricostruzione dei presupposti della ripresa e per il mancato esame della dedotta ripartizione al 50% delle movimentazioni su conto cointestato con la moglie. La CTR aveva infatti ritenuto valida la notifica via raccomandata direttamente dall'Ufficio, sufficiente la motivazione per relationem con riproduzione del contenuto essenziale dell'allegato richiamato, e infondate le censure sul merito dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la notifica dell'avviso di accertamento effettuata direttamente a mezzo posta dall'Ufficio ai sensi dell'art. 14 l. 890/1982 è valida e non richiede relata di notifica né specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento; inoltre, la tempestiva impugnazione sana comunque l'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo. Ha respinto il secondo motivo osservando che l'obbligo motivazionale è soddisfatto quando l'atto richiamato sia non conosciuto e il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso, e che nel caso concreto la CTR aveva valorizzato anche l'accessibilità dei dati da pubblici registri. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto per effetto della doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione dell'atto impositivo può dirsi sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo quando il contribuente propone tempestivamente ricorso avverso l'atto.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'avviso di accertamento, ma la Corte ha ribadito la validità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta dall'Ufficio ai sensi dell'art. 14 l. 890/1982.

  • art. 14, comma 1, l. 890/1982

    consente la notificazione diretta degli atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 14, comma 3, l. 890/1982

    richiamato dal ricorrente come disposizione asseritamente applicabile, ma la Corte ha ritenuto corretta la notificazione diretta ex comma 1.

  • art. 1335 c.c.

    l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto dal medesimo.

  • art. 7 l. 212/2000

    l'obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo per gli atti non già conosciuti in modo integrale e legale; se l'atto richiamato è già conosciuto o il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso, l'allegazione non è necessaria.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"

    la norma speciale conferma che la motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è allegato oppure se il contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del primo e secondo motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato dal ricorrente per la censura sulla motivazione dell'avviso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per i motivi di omesso o insufficiente esame, ma non ammissibile in presenza di doppia conforme senza specifica deduzione delle diverse rationes di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    nei commi 4 e 5, preclude la censura ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione degli avvisi di accertamento effettuata direttamente dall'Ufficio finanziario a mezzo raccomandata postale, ai sensi dell'art. 14 l. 890/1982, è valida senza relata di notifica e senza specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento, perché il recapito all'indirizzo del destinatario attiva la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
  • L'eventuale nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata ex tunc dalla tempestiva impugnazione del contribuente, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'Amministrazione deve allegare gli atti richiamati solo se essi non siano già conosciuti dal contribuente e solo nella misura in cui il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione; è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale nell'atto notificato.
  • La censura per vizio motivazionale in cassazione è inammissibile, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Non basta dedurre in modo generico l'esistenza di documenti o contestazioni non esaminate: per superare la doppia conforme occorre confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi di primo e secondo grado e mostrare che esse siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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