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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25638/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso da una persona fisica per ottenere il riconoscimento di una prestazione previdenziale. Nel corso del giudizio l'ente previdenziale ha riconosciuto la prestazione e l'ha liquidata, per cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nonostante ciò, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite per metà e ha posto la residua metà a carico dell'ente. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 132 c.p.c., sostenendo che, essendo risultata vittoriosa e avendo l'ente riconosciuto il diritto solo dopo la notifica del ricorso, la compensazione delle spese non fosse giustificata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un precedente conforme secondo cui il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa non costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché occorre considerare il principio di causalità nell'insorgenza della lite e la necessità dell'attività difensiva svolta fino al riconoscimento della prestazione. Ha distinto il diverso caso in cui il riconoscimento intervenga prima della notifica del ricorso. In conseguenza dell'accoglimento del motivo, l'ordinanza è stata cassata con rinvio a diverso giudice del merito per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non può essere disposta solo perché la pretesa è stata riconosciuta in corso di causa, se ciò non tiene conto del principio di causalità e dell'attività difensiva resa necessaria dal comportamento della parte resistente.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura è stata formulata anche come violazione della norma sulla motivazione del provvedimento, in relazione alla statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Quando il convenuto riconosce il diritto della controparte solo dopo l'introduzione del giudizio, il giudice non può giustificare la compensazione delle spese soltanto con la cessazione della materia del contendere.
  • Nella regolazione delle spese occorre considerare il principio di causalità: le spese vanno poste a carico della parte che ha reso necessaria la lite e l'attività difensiva fino al momento del riconoscimento della pretesa.
  • Il diverso momento del riconoscimento del diritto è decisivo: se esso interviene prima della notifica del ricorso, la valutazione sulle spese può essere diversa rispetto al caso in cui sopravvenga durante il processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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