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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37765/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione, il difensore dei controricorrenti ha chiesto di correggere il dispositivo perché, pur avendo la Corte respinto il ricorso del condominio e liquidato le spese di legittimità in favore dei controricorrenti, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore antistatario. L'istanza di distrazione risultava effettivamente formulata nel controricorso. Il ricorrente ha quindi invocato la correzione dell'ordinanza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamando il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e non con ordinari mezzi di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 10543/2020, aggiungendo, dopo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, la formula "con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Caianiello, dichiaratosi antistatario". La decisione si fonda sul rilievo che l'omessa statuizione sulla distrazione delle spese, quando la relativa domanda risulti proposta, integra un errore correggibile con gli artt. 287 e 288 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio corretto per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale correggibile.

  • art. 288 c.p.c.

    Conferma la praticabilità del procedimento di correzione degli errori materiali per integrare il dispositivo con la distrazione richiesta.

  • Cass. s.u. 16037/2010

    Richiamata come precedente di legittimità secondo cui la mancata pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non va fatta valere con impugnazione ordinaria, ma con correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata dal difensore dichiaratosi antistatario, è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, sicché la sua omissione non deve essere dedotta mediante impugnazione ordinaria ma tramite correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
  • Quando il dispositivo abbia già deciso sulle spese ma ometta la distrazione in favore del difensore antistatario, la correzione può consistere nell'integrazione testuale del dispositivo senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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