Cassazione Penale, Ordinanza n. 18771/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come detenzione per uso personale, richiamando tipologia, quantità e qualità della droga e l'asserita mancanza di elementi fattuali indicativi dello spaccio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, invocando il comportamento processuale e la necessità di meglio adeguare la pena alla concreta gravità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal merito, privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; quanto al trattamento sanzionatorio, ha rilevato che il diniego delle attenuanti con prevalenza era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la destinazione allo spaccio fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito da una pluralità di indici convergenti: quantità e varietà delle sostanze rinvenute (cocaina e marijuana), suddivisione in più involucri, presenza di un bilancino di precisione e rinvenimento di fogli con annotazioni riconducibili agli acquirenti. Ha inoltre reputato legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, valorizzando la gravità del fatto e un precedente specifico dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Punisce la detenzione di sostanze stupefacenti quando sia finalizzata alla cessione a terzi; la destinazione allo spaccio può essere desunta da elementi oggettivi e sintomatici, valutati complessivamente dal giudice di merito.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Regola l'illecito amministrativo per detenzione di sostanze per uso personale; nel caso concreto la tesi difensiva di uso personale è stata esclusa sulla base degli indici di spaccio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 133 c.p.
Criterio di commisurazione della pena richiamato per ritenere proporzionato il trattamento sanzionatorio complessivo.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione finalizzata allo spaccio va effettuata valorizzando tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; la destinazione a terzi può essere desunta da indici sintomatici convergenti come quantità, varietà, modalità di confezionamento e presenza di strumenti di pesatura o suddivisione delle dosi.
- Il giudizio del giudice di merito sulla destinazione della droga è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o totale mancanza di motivazione; non è sufficiente riproporre in sede di legittimità una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Il rinvenimento di un bilancino di precisione, specie se associato a quantitativi non compatibili con l'uso personale e ad altri indizi di cessione, costituisce un elemento fortemente indicativo della finalità di spaccio e non richiede necessariamente ulteriori riscontri diretti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o del tutto assente.
- La mera buona condotta processuale non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva, se il giudice ha motivatamente valorizzato la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a reiterare doglianze già vagliate e prive di specifica critica alla motivazione impugnata, il ricorso è inammissibile e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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