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Sentenza

Sentenza n. 1988/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 18/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per € 500 annui per gli anni scolastici indicati nella sentenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 18/2023 del 18 gennaio 2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 30 gennaio 2023. La pronuncia aveva accertato il diritto alla Carta docente, per € 500 annui e per gli anni scolastici specificati, e condannato il Ministero a renderla disponibile, oltre alle spese. Poiché l’Amministrazione aveva dato seguito soltanto alla statuizione sulle spese, senza dimostrare la materiale attribuzione della Carta docente, il ricorrente ha chiesto le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la corresponsione al ricorrente di quanto dovuto in esecuzione della sentenza e che non sussistevano ostacoli normativi: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni, riconoscendo la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. Ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere, nello stesso termine, interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento. Per l’eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Spese di giudizio liquidate in € 800, oltre IVA e CAP, a favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudizio è instaurato e deciso come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    La corresponsione non incontra ostacoli quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di inadempimento, il commissario ad acta può avvalersi, se necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dalla norma.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha disposto la corresponsione degli accessori dovuti sul credito, con decorrenza dal passaggio in giudicato fino al pagamento, nei limiti stabiliti dalla norma richiamata.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;

    Interessi e rivalutazione sulle somme dovute sono riconosciuti nei limiti previsti dalla disposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza fino all’effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non dimostri di avere eseguito integralmente il giudicato e il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • In presenza di un credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, l’ottemperanza può comprendere la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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