Cassazione Civile, Ordinanza n. 31312/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca impugnava un licenziamento disciplinare intimato per due addebiti: la mancata dichiarazione e l'occultamento di un'eccedenza di cassa pari a euro 1.580,00, nonché l'esecuzione in orario di lavoro di numerose operazioni personali di trading intra-day in violazione della normativa interna. Il Tribunale, sia in fase sommaria sia in opposizione ex L. n. 92 del 2012, rigettava le domande; la Corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St. lav., sostenendo che i fatti contestati non fossero previamente tipizzati come illeciti disciplinari dalla contrattazione collettiva o dai codici disciplinari e che, pertanto, non potessero essere puniti con la sanzione espulsiva; assumeva inoltre che il richiamo al cd. minimo etico non potesse supplire alla mancanza di tipizzazione, trattandosi di violazione di mere regole organizzative interne e non di norme penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 7 St. lav., affermando che, in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, che costituisce solo un parametro valutativo per integrare la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; è vincolante invece la previsione collettiva che per il fatto addebitato preveda una sanzione conservativa, salvo che emergano elementi ulteriori o che il giudice accerti che le parti non abbiano inteso escludere la sanzione espulsiva per i casi più gravi. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la riconducibilità della condotta a fattispecie punite con sanzione conservativa e aveva valorizzato l'occultamento dell'eccedenza di cassa, ritenuto grave violazione dell'obbligo di collaborazione e lesivo del vincolo fiduciario, idoneo a giustificare la giusta causa; la seconda condotta relativa al trading intra-day è stata considerata sussistente ma non decisiva. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
art. 7 della legge n. 300 del 1970
la tipizzazione disciplinare collettiva non è vincolante ai fini della giusta causa, salvo che la contrattazione preveda una sanzione conservativa per il fatto addebitato; il giudice deve comunque valutare gravità e proporzionalità della condotta concreta.
art. 2119 c.c.
la clausola generale della giusta causa va riempita mediante valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, utilizzando anche la scala valoriale della contrattazione collettiva come parametro non esclusivo.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso era formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
L. n. 92 del 2012
indica il rito seguito nei gradi di merito per l'impugnazione del licenziamento.
art. 380 bis 1 c.p.c.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la contrattazione collettiva non vincola il giudice quando non preveda una sanzione conservativa per il fatto contestato; la valutazione di gravità e proporzionalità resta rimessa al giudice sulla base delle circostanze concrete.
- La previsione collettiva che commina una sanzione conservativa per una certa condotta è, invece, tendenzialmente vincolante, salvo che il giudice accerti la presenza di elementi ulteriori, estranei o aggravanti, oppure la volontà delle parti sociali di non escludere il licenziamento nei casi più gravi.
- In ambito bancario, l'occultamento di un'eccedenza di cassa e la mancata collaborazione nell'immediata emersione delle disponibilità effettive possono integrare una grave violazione dell'obbligo di collaborazione e un rilevante vulnus fiduciario, sufficiente a fondare la giusta causa anche a prescindere da ulteriori addebiti.
- Quando il giudice di merito esclude correttamente che la condotta sia coperta da una previsione collettiva di mera sanzione conservativa e fonda il licenziamento sulla lesione del vincolo fiduciario, il richiamo difensivo alla mancata tipizzazione o al minimo etico non è idoneo a sovvertire la decisione.
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