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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31312/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di banca impugnava un licenziamento disciplinare intimato per due addebiti: la mancata dichiarazione e l'occultamento di un'eccedenza di cassa pari a euro 1.580,00, nonché l'esecuzione in orario di lavoro di numerose operazioni personali di trading intra-day in violazione della normativa interna. Il Tribunale, sia in fase sommaria sia in opposizione ex L. n. 92 del 2012, rigettava le domande; la Corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St. lav., sostenendo che i fatti contestati non fossero previamente tipizzati come illeciti disciplinari dalla contrattazione collettiva o dai codici disciplinari e che, pertanto, non potessero essere puniti con la sanzione espulsiva; assumeva inoltre che il richiamo al cd. minimo etico non potesse supplire alla mancanza di tipizzazione, trattandosi di violazione di mere regole organizzative interne e non di norme penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 7 St. lav., affermando che, in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, che costituisce solo un parametro valutativo per integrare la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; è vincolante invece la previsione collettiva che per il fatto addebitato preveda una sanzione conservativa, salvo che emergano elementi ulteriori o che il giudice accerti che le parti non abbiano inteso escludere la sanzione espulsiva per i casi più gravi. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la riconducibilità della condotta a fattispecie punite con sanzione conservativa e aveva valorizzato l'occultamento dell'eccedenza di cassa, ritenuto grave violazione dell'obbligo di collaborazione e lesivo del vincolo fiduciario, idoneo a giustificare la giusta causa; la seconda condotta relativa al trading intra-day è stata considerata sussistente ma non decisiva. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300/1970

    art. 7 della legge n. 300 del 1970

    la tipizzazione disciplinare collettiva non è vincolante ai fini della giusta causa, salvo che la contrattazione preveda una sanzione conservativa per il fatto addebitato; il giudice deve comunque valutare gravità e proporzionalità della condotta concreta.

  • art. 2119 c.c.

    la clausola generale della giusta causa va riempita mediante valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, utilizzando anche la scala valoriale della contrattazione collettiva come parametro non esclusivo.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso era formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

  • L. n. 92 del 2012

    indica il rito seguito nei gradi di merito per l'impugnazione del licenziamento.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    la decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il procedimento camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la contrattazione collettiva non vincola il giudice quando non preveda una sanzione conservativa per il fatto contestato; la valutazione di gravità e proporzionalità resta rimessa al giudice sulla base delle circostanze concrete.
  • La previsione collettiva che commina una sanzione conservativa per una certa condotta è, invece, tendenzialmente vincolante, salvo che il giudice accerti la presenza di elementi ulteriori, estranei o aggravanti, oppure la volontà delle parti sociali di non escludere il licenziamento nei casi più gravi.
  • In ambito bancario, l'occultamento di un'eccedenza di cassa e la mancata collaborazione nell'immediata emersione delle disponibilità effettive possono integrare una grave violazione dell'obbligo di collaborazione e un rilevante vulnus fiduciario, sufficiente a fondare la giusta causa anche a prescindere da ulteriori addebiti.
  • Quando il giudice di merito esclude correttamente che la condotta sia coperta da una previsione collettiva di mera sanzione conservativa e fonda il licenziamento sulla lesione del vincolo fiduciario, il richiamo difensivo alla mancata tipizzazione o al minimo etico non è idoneo a sovvertire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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