Sentenza n. 3518/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Napoli del 10 luglio 2024 di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza per l’attività di commercio al dettaglio di preziosi e di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo della posizione dell’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Napoli del rilascio della licenza per l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato su una precedente condanna per ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza, successivamente definita con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, nonché sui rapporti di convivenza con soggetti gravati da denunce o precedenti penali. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, 10, 11 e 127 T.U.L.P.S., degli artt. 3, 24 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, irragionevolezza e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione conoscesse già i fatti, avendogli rilasciato nel 2011 un'analoga licenza senza revocarla o sospenderla, che la condotta penale fosse risalente, che il procedimento a carico della convivente fosse stato archiviato e che non sussistesse più la convivenza con il fratello della convivente, anch'egli menzionato nel diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La vendita di preziosi è soggetta ad autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. e richiede una rigorosa verifica dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità, in ragione del rischio di utilizzi illeciti o di contaminazioni criminali. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza è prognostico e ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su una corretta istruttoria e su una valutazione complessiva non manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso concreto, i precedenti del ricorrente, riferiti a reati contro il patrimonio e collegati temporalmente al periodo in cui egli esercitava la precedente attività di commercio di preziosi, potevano essere valutati quali elementi sintomatici di inaffidabilità. L'estinzione degli effetti penali, la prescrizione o persino un esito assolutorio non impediscono all'Amministrazione di considerare i fatti nell'ambito della valutazione preventiva di affidabilità. Non è stata provata la conoscenza, da parte dell'Amministrazione, dei fatti penali al momento del precedente rilascio della licenza; inoltre, eventuali omissioni o diverse valutazioni pregresse non vincolano il successivo esercizio del potere, in applicazione del principio di continuità e della tendenziale inesauribilità del potere amministrativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 127 T.U.L.P.S.
La vendita di preziosi è soggetta ad autorizzazione di polizia.
art. 10 T.U.L.P.S.
Rileva, insieme all'art. 11 T.U.L.P.S., nella disciplina dei requisiti soggettivi e della buona condotta per le autorizzazioni di polizia.
art. 11 T.U.L.P.S.
Consente all'autorità di pubblica sicurezza di valutare ampiamente la buona condotta e l'affidabilità del richiedente, anche in funzione preventiva.
art. 5 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente; il giudice non accerta una specifica violazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente; il giudice non accerta una specifica violazione.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione; il giudice non accerta una specifica violazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per le autorizzazioni di polizia relative al commercio di preziosi, la buona condotta si traduce in un giudizio complessivo di affidabilità del richiedente, finalizzato a prevenire il rischio che il titolo sia utilizzato per abusi o illeciti, anche da terzi collegati al richiedente.
- L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione prognostica dell'affidabilità; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della correttezza istruttoria e dell'assenza di manifesta illogicità o arbitrarietà.
- La valutazione di affidabilità ai fini di un'autorizzazione di polizia ha natura preventiva e non presuppone una condanna penale definitiva: anche fatti oggetto di prescrizione, estinzione degli effetti penali o proscioglimento possono essere considerati quali elementi del giudizio complessivo, senza automatismi decisori.
- La mancata adozione di provvedimenti sanzionatori in occasione di una precedente autorizzazione non dimostra, in assenza di prova della conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione, l'illegittimità del successivo diniego; precedenti omissioni o diverse valutazioni non impediscono il nuovo esercizio del potere, secondo il principio di continuità e la tendenziale inesauribilità del potere amministrativo.
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