Sentenza n. 203/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 18 maggio 2021, recante il n. 299/2021, avente ad oggetto “Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dall'esercizio 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di specialistica ambulatoriale, di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 e di psichiatria da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santa Camilla S.p.A. il 17.12.2021: per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale dell'11.10.2021, n. 656, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza dell'area territoriale riabilitazione ex art. 26, RSA, RP, Psico riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 - OPGR n. 105/2020 - DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020/2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di specialistica ambulatoriale, di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 e di psichiatria da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santa Camilla S.p.A. il 28.03.2022: per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di specialistica ambulatoriale, di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 e di psichiatria da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santa Camilla S.p.A. il 24.10.2022: per l'annullamento in parte qua - della D.G.R. n. 374 dell'11 luglio 2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per prestazioni ex art. 26. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti”, - della D.G.R. n. 499 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogato privati accreditati per prestazioni psicoriabilitative. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024”; - della D.G.R. n. 500 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, anche per il triennio 2022-2024, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di specialistica ambulatoriale, di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 e di psichiatria da essa gestiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DGR Abruzzo n. 299/2021 e, con motivi aggiunti, DGR n. 656/2021, nota del 20 gennaio 2022 sui tetti di spesa 2022 e DGR nn. 374, 499 e 500 del 2022, nella parte in cui non riconoscevano o rinviavano il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per le strutture riabilitative e ambulatoriali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, applicando al personale il CCNL AIOP-ARIS rinnovato l'8 ottobre 2020, contestava che la Regione avesse riconosciuto un incremento di budget pari al 50% degli oneri contrattuali soltanto alle strutture ospedaliere private accreditate, riservando a successivi atti l'eventuale estensione delle misure alle strutture di specialistica ambulatoriale, riabilitazione ex art. 26 e riabilitazione psichiatrica. Deduceva violazione degli impegni assunti dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'art. 45, comma 1-ter, d.l. 124/2019, dell'art. 8-sexies d.lgs. 502/1992, della l.r. Abruzzo n. 5/2008, degli artt. 2, 3 e 97 Cost. e dell'art. 2 l. 241/1990; carenza e difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e irragionevolezza. Sosteneva che la Regione avesse sospeso sine die il procedimento di riconoscimento degli oneri e chiedeva anche la declaratoria dell'obbligo regionale di aumentare i valori tariffari o adottare altre misure per assicurare la copertura del 50% dei maggiori costi per gli esercizi 2020-2024. La Regione eccepiva l'infondatezza delle censure, richiamando l'ambito applicativo del CCNL, la discrezionalità nella distribuzione delle risorse, l'emergenza pandemica, il piano di rientro e i vincoli di equilibrio economico-finanziario. Il TAR ha inoltre esaminato l'eccezione di tardività della memoria regionale depositata il 13 febbraio 2026, rispetto all'udienza del 13 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato tardiva e inutilizzabile, ai fini della decisione, la memoria regionale depositata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza. Nel merito ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisivo l'art. 1 del CCNL dell'8 ottobre 2020, dal cui tenore ha desunto che le strutture di specialistica ambulatoriale non rientravano nell'ambito applicativo del rinnovo e che l'inclusione dei centri di riabilitazione non era automatica, riguardando la riabilitazione ospedaliera e, caso per caso, i centri che applicavano il precedente contratto. L'art. 45, comma 1-ter, d.l. 124/2019 è stato interpretato come norma che amplia il limite complessivo di spesa per prestazioni ospedaliere e specialistiche, senza imporre l'assegnazione delle risorse a ogni tipologia di struttura né riconoscere automaticamente il finanziamento degli oneri contrattuali alle strutture riabilitative residenziali. La priorità accordata all'area ospedaliera è stata ritenuta ragionevole in ragione dell'emergenza COVID-19, dello smaltimento dell'arretrato e delle specifiche risorse disponibili, oltre che compatibile con il piano di rientro regionale. La DGR n. 299/2021 è stata qualificata come atto di programmazione e indirizzo, non come avvio di un procedimento relativo all'area riabilitativa e ambulatoriale; pertanto non vi era sospensione illegittima di un procedimento in corso né violazione dell'art. 2 l. 241/1990. Le successive attività regionali di ricognizione e programmazione hanno comunque escluso un'inerzia assoluta. Il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione desumibile dal complesso degli atti istruttori, dagli incontri e dagli scambi con le associazioni di categoria, escludendo disparità di trattamento, difetto di istruttoria e illogicità. L'art. 8-sexies d.lgs. 502/1992 non è stato interpretato come fonte di un obbligo automatico di aggiornamento tariffario in conseguenza dell'aumento del costo del personale, poiché la revisione deve essere bilanciata con l'equilibrio economico-finanziario e i vincoli del piano di rientro. Anche il decreto commissariale n. 10/2016 non imponeva l'immediato recepimento dei nuovi valori tariffari. Infine, è stata respinta la domanda di declaratoria dell'obbligo di adottare aumenti tariffari o incrementi di budget, non potendo il giudice sostituirsi alla Regione in valutazioni tecniche e discrezionali di programmazione e sostenibilità finanziaria, in assenza di manifesta irragionevolezza o travisamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 12.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 CCNL AIOP-ARIS dell'8 ottobre 2020
Il contratto si applica a tutti i lavoratori che operavano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere ... per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza, nonché ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente CCNL.
La disposizione non include le strutture di specialistica ambulatoriale; per i centri di riabilitazione l'inclusione non è automatica, ma dipende dalle condizioni indicate dalla norma contrattuale.
art. 45, comma 1-ter, d.l. 124/2019, convertito dalla l. 157/2019
La norma amplia il limite complessivo di spesa per l'acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati, ma non impone di destinare le risorse a tutte le tipologie di strutture né determina automaticamente il finanziamento degli oneri contrattuali delle strutture riabilitative.
art. 15, comma 14, d.l. 95/2012
Costituisce il limite di spesa richiamato dalla disciplina statale sull'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati; la distribuzione delle risorse resta rimessa alla programmazione regionale nei limiti normativi e finanziari.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
La revisione delle tariffe deve tenere conto dell'andamento dei costi dei fattori produttivi, ma non impone un adeguamento automatico per effetto dell'aumento del costo del personale, dovendo essere coordinata con l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di concludere il procedimento presuppone che un procedimento sia stato ritualmente avviato. Un atto di programmazione che rinvia a future valutazioni l'eventuale estensione delle misure non determina, di per sé, la sospensione illegittima di un procedimento in corso né un obbligo immediato di provvedere.
art. 73 c.p.a.
La memoria difensiva deve essere depositata entro trenta giorni liberi prima dell'udienza di discussione e, nell'ultimo giorno utile, entro le ore 12; il deposito tardivo comporta l'inutilizzabilità dell'atto.
Massime di principio
- La previsione legislativa di un incremento del limite complessivo di spesa sanitaria per l'acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati non attribuisce automaticamente a ogni categoria di struttura un diritto al finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale; la Regione conserva il potere di distribuire le risorse secondo la disciplina contrattuale, le priorità di programmazione e i vincoli di equilibrio economico-finanziario.
- L'ambito soggettivo di applicazione di un contratto collettivo deve essere ricavato dal suo tenore testuale; non è possibile estendere il finanziamento pubblico degli oneri contrattuali a strutture o settori non inclusi nella sfera applicativa del contratto, salvo una specifica valutazione amministrativa conforme alla disciplina vigente.
- Un atto regionale che riservi a successivi provvedimenti l'eventuale estensione di misure finanziarie a ulteriori categorie di strutture può costituire un atto di programmazione o indirizzo, e non l'avvio di un procedimento amministrativo già destinato a concludersi con il riconoscimento del beneficio; in tal caso non sussiste, per il solo rinvio, una sospensione illegittima del procedimento o un obbligo immediato di provvedere.
- La revisione delle tariffe sanitarie, pur dovendo considerare l'andamento dei costi dei fattori produttivi, resta sottoposta a valutazioni tecniche e discrezionali relative alla sostenibilità finanziaria, all'equilibrio del servizio sanitario e ai vincoli del piano di rientro; il giudice amministrativo non può ordinare uno specifico aumento tariffario in sostituzione dell'amministrazione, salvo manifesta irragionevolezza o travisamento.
- La differenziazione temporanea tra strutture ospedaliere e strutture riabilitative può essere legittima quando sia sorretta da ragioni di programmazione sanitaria, urgenza, gestione di emergenze e diversa certezza dell'applicazione del contratto collettivo, purché l'amministrazione abbia considerato i relativi interessi e non abbia escluso definitivamente e immotivatamente le categorie non finanziate.
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